Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.
Art. 35
 (Ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione)
1. Ammesso l'elettore al voto, il presidente gli consegna la scheda di votazione e la matita copiativa.
2. L'elettore si reca nella cabina, compila la scheda e la restituisce già piegata al presidente, insieme alla matita copiativa. Qualora l'elettore non abbia piegato la scheda, il presidente lo invita a chiuderla facendolo rientrare in cabina. Il presidente verifica inoltre l'autenticità della scheda assicurandosi che la stessa riporti il bollo della sezione e successivamente la inserisce nell'urna.
4. Se un elettore riscontra che la scheda è deteriorata o egli stesso, per negligenza, la deteriora, la restituisce al presidente che vi appone la scritta <<scheda deteriorata>> con la propria firma e quella di uno scrutatore. Il presidente preleva dalla busta delle schede non autenticate una scheda sulla quale viene apposto il bollo della sezione. La nuova scheda autenticata è consegnata all'elettore in sostituzione della scheda deteriorata, prendendo nota della consegna nella lista elettorale di sezione e nel verbale. La scheda deteriorata è allegata al verbale.
5. Le schede mancanti del bollo della sezione non sono inserite nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare. Della circostanza viene presa nota nella lista elettorale di sezione e nel verbale. Tali schede sono firmate dal presidente e da uno scrutatore e allegate al verbale.
6. Se un elettore non vota nella cabina il presidente ritira la scheda. La scheda, firmata dal presidente e da uno scrutatore, è allegata al verbale. Della circostanza viene presa nota nella lista elettorale di sezione e nel verbale e l'elettore non è più ammesso a votare.
7. Il presidente può disporre che gli elettori che indugiano artificiosamente nella votazione o non rispondono all'invito di concludere l'operazione di voto siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che hanno votato gli altri elettori presenti. Sulla scheda restituita senza espressione di voto il presidente appone la scritta <<scheda annullata>> con la propria firma e quella di uno scrutatore. La scheda annullata è allegata al verbale e viene sostituita con altra scheda prelevata dalla busta delle schede non autenticate sulla quale viene apposto il bollo della sezione. Della circostanza viene presa nota nella lista elettorale di sezione e nel verbale.
8. Nel verbale viene presa nota degli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'hanno riconsegnata e degli elettori che non hanno restituito la matita.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 91, comma 1, L. R. 19/2013