Art. 33
(Inizio della votazione)
1. Il giorno di votazione il presidente, ricostituito l'Ufficio elettorale di sezione, verifica l'integritą dei mezzi precauzionali adottati e, all’ora prevista, dichiara aperta la votazione.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 89, comma 1, L. R. 19/2013
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 8/2016