Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.
Art. 31
 (Voto dei militari e dei naviganti)
1. I militari delle Forze armate, gli appartenenti alle Forze di polizia, a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e i naviganti fuori residenza per motivi di imbarco, iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono votare in qualsiasi sezione elettorale previa esibizione della tessera elettorale.
4. Il sindaco del comune di residenza, sulla base delle notifiche previste dal comma 3, lettera b), compila l'elenco dei naviganti che hanno espresso la volontā di votare nel comune in cui si trovano per motivi di imbarco e lo consegna ai presidenti degli Uffici di sezione i quali, prima dell'inizio della votazione, effettuano le necessarie annotazioni nelle liste elettorali di sezione.
Note:
1 Comma 5 sostituito da art. 88, comma 1, L. R. 19/2013