Art. 29
(Elettori che votano nella sezione elettorale)
1. L'elettore vota presentandosi presso la sezione elettorale e non può farsi rappresentare. Gli elettori sono ammessi al voto secondo l'ordine di presentazione.
2.
Sono ammessi a votare nella sezione:
a) gli iscritti nelle liste degli elettori della sezione;
c) il presidente, gli scrutatori, il segretario e i rappresentanti delle liste circoscrizionali, purché iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione;
d) gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico nella sezione, purché iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.
3. Gli elettori di cui al comma 2, lettere b), c) e d), sono iscritti in calce alla lista elettorale di sezione e di essi è presa nota nel verbale.