Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 30/03/2024
Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.
Art. 22 bis
(Liste elettorali di sezione)
(1)
1.
La Commissione elettorale circondariale trasmette al sindaco le liste elettorali di sezione almeno dieci giorni prima della votazione.
Note:
1
Articolo aggiunto da art. 83, L. R. 19/2013