Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.
Art. 15
 (Dichiarazione di presentazione del gruppo di liste)
3. Nel caso di coalizione di gruppi di liste, alla dichiarazione di presentazione di ciascun gruppo è allegata la dichiarazione, firmata e autenticata, del candidato alla carica di Presidente della Regione contenente l'indicazione del gruppo incaricato di depositare il contrassegno di cui al comma 1, lettera e), e il programma elettorale della coalizione.
4. Nel caso di gruppo di liste espressive della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 23, comma 4, della legge regionale 17/2007, la dichiarazione di presentazione del gruppo deve contenere la dichiarazione che il partito o il gruppo politico è espressivo della minoranza linguistica slovena. Nella dichiarazione di presentazione può essere dichiarato il collegamento con un gruppo di liste appartenente alla medesima coalizione e che presenti liste in tutte le circoscrizioni elettorali. In questo caso alla dichiarazione di presentazione è allegata la convergente dichiarazione di collegamento del gruppo di liste appartenente alla medesima coalizione.