Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.
Art. 11
 (Ufficio centrale regionale)
1. È istituito l'Ufficio centrale regionale, competente all'esame delle candidature, all'assegnazione dei seggi e alla proclamazione degli eletti.
4. Qualora entro quindici giorni dalla richiesta prevista dal comma 3 non pervengano talune delle designazioni, il presidente provvede autonomamente alla nomina, nell'ambito delle categorie di cui al comma 2.
5. Non possono far parte dell'Ufficio centrale regionale i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti; non possono inoltre essere eletti gli amministratori di enti regionali, di agenzie regionali e di società a partecipazione regionale, coloro che ricoprono incarichi direttivi ed esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.
6. I componenti supplenti partecipano alle operazioni dell'Ufficio centrale regionale in caso di impedimento dei componenti effettivi. La sostituzione avviene nell'ambito delle categorie di appartenenza.
7. Con il decreto di cui al comma 2, viene individuato il presidente dell'Ufficio, scelto tra i componenti di cui al comma 3, lettera a). Il presidente attribuisce a uno dei componenti effettivi le funzioni di vicepresidente. L'Ufficio centrale regionale svolge le operazioni di competenza con l'intervento del presidente e di almeno tre componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
8. L'Ufficio centrale opera presso la struttura regionale competente in materia elettorale, della quale l'Ufficio si avvale per i compiti di segreteria e per tutte le operazioni di sua competenza. L'Ufficio centrale può inoltre avvalersi di uno o più esperti, con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente dell'Ufficio.
9. Con deliberazione della Giunta regionale è determinato il compenso spettante ai componenti l'Ufficio centrale regionale e, se esterni all'Amministrazione regionale, agli esperti eventualmente nominati ai sensi del comma 8.