Art. 5
(Autenticazioni previste dalla presente legge)
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, ai fini della presente legge l'autenticazione non č valida quando l'eventuale incompletezza o inesattezza della stessa non consente di identificare il soggetto che autentica. Con riferimento alle singole sottoscrizioni, l'autenticazione non č valida quando non consente di identificare il dichiarante.
4. Le autenticazioni e le relative sottoscrizioni sono nulle se anteriori al novantesimo giorno antecedente il termine finale per la presentazione delle candidature di cui all'articolo 14, comma 1.