Legge regionale 03 dicembre 2007 , n. 27 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo.

Capo VI

Enti ausiliari della cooperazione

Art. 27

(Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo)

1. Per la vigilanza sugli enti cooperativi la Direzione si avvale:

a) delle Associazioni nazionali giuridicamente riconosciute dal Ministero competente ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 220/2002, per il tramite delle rispettive Associazioni regionali o provinciali, cui aderiscono almeno cinquanta cooperative aventi la sede legale nel territorio della regione, appartenenti ad almeno tre diverse categorie del Registro regionale delle cooperative;

b) di altre Associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute con decreto del Presidente della Regione, e a ciò autorizzate dalla Giunta regionale;

c) degli Organismi specializzati per lo svolgimento dell'attività di revisione alle banche di credito cooperativo, riconosciuti dall'Amministrazione regionale d'intesa con la Banca d'Italia, sulla base di requisiti di idoneità e rappresentatività.

(1)(5)(6)

2. Per ottenere il riconoscimento, le Associazioni di cui al comma 1, lettera b), presentano alla Direzione un'istanza corredata di una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dell'eventuale regolamento interno, delle dichiarazioni di adesione che non possono essere inferiori al numero di duecento enti cooperativi associati, aventi sede in almeno due province, con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei soci, e di un documento da cui risulti nome, cognome e qualifica degli amministratori, sindaci e direttori in carica e delle altre persone autorizzate a trattare per conto dell'Associazione richiedente, nonché copia delle delibere dell'organo societario competente di adesione alle Associazioni.

(2)

3. Le Associazioni richiedenti devono comprovare di essere in grado di assolvere le funzioni di vigilanza nei confronti degli enti cooperativi aderenti, per il tramite delle loro articolazioni organizzative centrali o periferiche, e devono produrre un numero di dichiarazioni di disponibilità all'esecuzione degli incarichi di revisione, da parte di revisori iscritti nell'Elenco di cui all'articolo 21, tale da garantire l'esecuzione delle revisioni cooperative di propria competenza, sia sul piano numerico sia su quello tecnico, comunque non inferiore ad almeno un revisore ogni dieci cooperative aderenti.

(3)

4. Quando l'Associazione non risulta in grado di assolvere i compiti attribuiti, l'autorizzazione di cui al comma 1, lettera b), può essere revocata dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione.

5. Nell'esecuzione delle funzioni di vigilanza le Associazioni sono tenute a osservare le indicazioni impartite dalla Direzione.

6. Al fine di cui al comma 1, lettere a) e b), le Associazioni trasmettono alla Direzione:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) copia del verbale di costituzione degli organi sociali;

c) copia degli atti concernenti le modifiche allo statuto, alla composizione degli organi sociali e al numero dei soci.

7. Le Associazioni trasmettono annualmente, entro il 31 marzo, alla Direzione:

a) la relazione annuale sull'attività di vigilanza a esse demandata;

b) l'elenco degli enti cooperativi aderenti eventualmente corredato della documentazione comprovante l'adesione;

c) l'elenco degli enti cooperativi assoggettati a revisione;

d) l'elenco degli enti cooperativi non revisionati.

d bis) elenco dei revisori iscritti nell'Elenco di cui all'articolo 21, che hanno dichiarato la loro disponibilità all'esecuzione degli incarichi di revisione, allegando le dichiarazioni stesse prodotte dai medesimi.

(4)

8. L'Associazione è tenuta a effettuare la revisione fino alla cancellazione dell'ente cooperativo dall'elenco degli aderenti.

Note:

Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 57, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010

Parole aggiunte al comma 2 da art. 57, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010

Parole aggiunte al comma 3 da art. 57, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010

Lettera d bis) del comma 7 aggiunta da art. 57, comma 1, lettera d), L. R. 17/2010

Vedi la disciplina transitoria della lettera a) del comma 1, stabilita da art. 6, comma 22, L. R. 5/2013

Vedi la disciplina transitoria della lettera b) del comma 1, stabilita da art. 6, comma 22, L. R. 5/2013