Legge regionale 03 dicembre 2007 , n. 27 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo.

Art. 37

(Modifiche alla legge regionale 20/2006 in materia di cooperazione sociale)

1. All'articolo 4 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Possono essere iscritti all'Albo le cooperative sociali e i loro consorzi aventi sede legale nella regione che risultano iscritti nella sezione cooperative a mutualità prevalente del Registro regionale delle cooperative, ai sensi dell'articolo 111 septies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie.>>;

b) La lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

<<b) il numero di iscrizione al Registro regionale delle cooperative, sezione cooperative a mutualità prevalente, sottosezione e categoria di appartenenza;>>;

c)

( ABROGATA )

(2)

2.

( ABROGATO )

(1)

3. All'articolo 8 della legge regionale 20/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Le funzioni relative alla tenuta dell'Albo sono svolte da un dipendente della Direzione di categoria non inferiore alla D, nominato in qualità di Conservatore dell'Albo dalla Giunta regionale, che nelle medesime forme provvede a nominare il suo sostituto.>>;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Il Conservatore è responsabile della tenuta dell'Albo e deve convalidare con la propria firma le annotazioni prescritte dalla presente legge, rilascia d'ufficio il certificato di iscrizione e provvede alle pubblicazioni previste dai commi seguenti. Nella tenuta dell'Albo non sono ammesse cancellazioni o abrasioni.>>.

4. La disciplina previgente relativa all'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui alla legge regionale 20/2006 continua a trovare applicazione sino all'entrata in vigore dei regolamenti regionali di attuazione del Registro regionale delle cooperative ed espletati i conseguenti adempimenti procedurali e organizzativi.

5.

( ABROGATO )

(3)

6. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 20/2006 è sostituito dal seguente:

<<1. La concessione degli incentivi di cui all'articolo 14 è subordinata alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da presentare unitamente all'istanza di contributo resa dal legale rappresentante della cooperativa sociale, con la quale si attesta che il beneficiario:

a) rispetta la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro;

b) applica nei confronti dei lavoratori, compresi i soci lavoratori, le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, e corrisponde ai soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, trattamenti economici complessivi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettere d), e) e f), e comma 2 bis, della legge 142/2001;

c) adempie agli obblighi di contribuzione stabiliti dalla pertinente normativa in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.>>.

7. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 20/2006 è sostituita dalla seguente:

<<i) le misure adottate in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro e, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettere d), e) e f), e comma 2 bis, della legge 142/2001, le norme in materia di rapporti di lavoro applicate:

1) ai lavoratori, inclusi i soci lavoratori, nel rispetto delle clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa;

2) ai soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a fronte della corresponsione di trattamenti economici complessivi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;>>.

8. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 20/2006 le parole: <<terapeutico e>> sono soppresse.

9. All'articolo 32 della legge regionale 20/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

<<3 bis. I mezzi finanziari attribuiti dalla Regione alle Province sulla base della previgente disciplina concernente le funzioni di incentivazione alla cooperazione sociale i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, non siano stati ancora utilizzati dalle Province ai fini dell'esercizio di tali funzioni, sono da destinare alla realizzazione degli interventi contributivi di cui all'articolo 14, fatto salvo il soddisfacimento delle esigenze finanziarie connesse ai procedimenti in corso di cui al comma 2.

3 ter. I contributi <<de minimis>> contemplati dal regolamento di cui al comma 2, qualora siano richiesti nel corso dell'esercizio 2008, possono essere concessi dalle Province anche sulle spese sostenute dai beneficiari nel corso dell'esercizio 2007.>>;

b) al comma 5, le parole: <<ai sensi della legge regionale 79/1982, e successive modifiche,>> sono soppresse.

Note:

Comma 2 abrogato da art. 2, comma 81, L. R. 27/2012

Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 67, comma 1, lettera c), L. R. 21/2013

Comma 5 abrogato da art. 8, comma 43, lettera d), L. R. 13/2022 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, lett. c bis), L.R. 20/2006.