Legge regionale 03 dicembre 2007 , n. 27 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo.

Art. 19

(Dichiarazione sostitutiva)

1. Nel caso in cui l'ente cooperativo ha la necessità di certificare il possesso dei requisiti mutualistici, al fine del godimento di un'agevolazione o dell'applicazione di un provvedimento di favore, e non dispone del certificato di revisione o dell'attestazione di revisione relativi al periodo di vigilanza in corso, è tenuto a produrre alla Direzione e all'Associazione, cui eventualmente aderisce, una dichiarazione sottoscritta dal Presidente dell'ente medesimo e, per asseverazione, dal Presidente del collegio sindacale.

2. Se il collegio sindacale non è previsto dalla legge o dall'atto costitutivo, o il Presidente dello stesso non è iscritto al registro dei revisori legali, la sottoscrizione per asseverazione è apposta da un revisore contabile esterno, scelto fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali.

(1)

3. Nella dichiarazione di cui al comma 1 sono indicati, oltre agli estremi identificativi dell'ente cooperativo e del legale rappresentante:

a) l'iscrizione nel Registro;

b) le eventuali iscrizioni richieste dalla legge per il godimento dell'agevolazione o del provvedimento di favore di cui si chiede l'applicazione;

c) gli estremi del versamento del contributo dovuto ai fondi mutualistici, di cui agli articoli 28 e 29, o al fondo nazionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge 59/1992, ovvero, in difetto, le motivazioni per il mancato versamento;

d) il numero dei soci, come risultante dal libro soci;

e) l'indicazione dell'agevolazione o del provvedimento di favore di cui si chiede l'applicazione e dell'ente competente al riguardo, unitamente alla dichiarazione del possesso dei requisiti per poterne godere.

4. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegato l'ultimo bilancio approvato, con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto deposito presso il registro delle imprese.

5. L'ente cooperativo che procede alla dichiarazione sostitutiva deve contestualmente formulare la richiesta prevista dall'articolo 14, comma 4.

6. Le eventuali dichiarazioni sostitutive prodotte devono essere indicate nel verbale di revisione ordinaria o straordinaria.

7. La copia della dichiarazione sostitutiva presentata, unitamente alla ricevuta dell'avvenuta notifica, può essere utilizzata, da parte dell'ente cooperativo, al fine della richiesta di agevolazioni o di provvedimenti di favore alla Pubblica Amministrazione.

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 16, comma 1, L. R. 10/2014