Legge regionale 03 dicembre 2007 , n. 27 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo.

Art. 18

(Conclusione della revisione ordinaria)

1. Le revisioni ordinarie si concludono, per gli enti non associati, con un certificato di revisione rilasciato dalla Direzione e, per gli enti aderenti alle Associazioni, con un'attestazione di revisione rilasciata dall'Associazione stessa.

2. I certificati o le attestazioni di revisione di cui al comma 1 sono rilasciati ove si siano conclusi senza rilievi di irregolarità gli accertamenti e le verifiche previste dall'articolo 15, comma 1.

(1)

3. Con regolamento regionale è determinata la validità dei documenti di cui al comma 1.

4. Le Associazioni trasmettono alla Direzione una copia dell'attestazione di revisione di cui al comma 1.

5. Gli enti cooperativi revisionati hanno l'obbligo di collaborare con il revisore, mettendo a sua disposizione ogni documento attinente all'attività degli stessi e fornendo, altresì, i dati, le informazioni e i chiarimenti loro richiesti.

6. Gli enti cooperativi sono tenuti ad affiggere presso la propria sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un estratto del verbale relativo alla più recente revisione cooperativa ovvero a consegnare tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma del verbale medesimo; l'avvenuta consegna deve risultare da apposito documento. Gli incaricati della vigilanza controllano il rispetto di tale disposizione, riferendone nel verbale.

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 13, comma 1, lettera e), L. R. 9/2020