Legge regionale 03 dicembre 2007 , n. 27 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo.

Art. 15

(Oggetto della revisione ordinaria e straordinaria)

1. La revisione ordinaria è finalizzata a:

a) fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti suggerimenti e consigli per migliorare la gestione e il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale;

b) accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell'ente, verificando l'effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale e allo scambio mutualistico con l'ente, la qualità di tale partecipazione, l'assenza di scopi di lucro dell'ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura;

c) accertare la consistenza dello stato patrimoniale, attraverso l'acquisizione del bilancio d'esercizio, delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché, ove prevista, della certificazione di bilancio;

d) verificare l'eventuale esistenza del regolamento adottato dall'ente cooperativo, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore), e accertare la correttezza e la conformità dei rapporti instaurati con i soci lavoratori con quanto previsto nel regolamento stesso.

d bis) accertare l'osservanza delle disposizioni in tema di prestito sociale.

(1)

2. La revisione straordinaria accerta:

a) l'esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche, anche con riferimento alle disposizioni in tema di prestito sociale;

b) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per il godimento di agevolazioni tributarie, previdenziali e di altra natura;

c) il regolare funzionamento amministrativo-contabile dell'ente;

d) l'esatta impostazione tecnica e il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall'ente;

e) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività;

f) la correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori e l'effettiva rispondenza di tali rapporti rispetto al regolamento e alla contrattazione collettiva di settore o alle tariffe vigenti, in osservanza alle disposizioni previste dalla legge 142/2001.

(2)

2 bis. Le revisioni ordinarie e straordinarie alle società di mutuo soccorso sono finalizzate all'accertamento della conformità dell'oggetto sociale alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818 (Costituzione legale delle società di mutuo soccorso), nonché della loro osservanza in fatto. L'accertata violazione alle norme del presente comma è sanzionata ai sensi dell'articolo 18, comma 2 quinquies, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore").

(3)

Note:

Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 8, comma 6, lettera a), L. R. 12/2018

Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 8, comma 6, lettera b), L. R. 12/2018

Comma 2 bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 9/2020