Legge regionale 03 dicembre 2007, n. 27 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo.
Capo IX
 Disposizioni transitorie, finanziarie e finali
Art. 34
 (Disposizioni transitorie e finali)
2. Vengono iscritti, su domanda, nell'Elenco di cui all'articolo 21, i dipendenti regionali di categoria non inferiore alla D, che abbiano svolto in via continuativa attività di revisione degli enti cooperativi da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge e i direttori del Servizio competente sulla vigilanza degli enti cooperativi con anzianità maturata di almeno tre anni al medesimo termine.
3. Vengono, altresì, iscritti nell'Elenco i soggetti già presenti nell'Albo regionale dei revisori degli enti cooperativi, che abbiano svolto negli ultimi tre anni attività di revisione.
4. La disciplina previgente relativa al funzionamento del Registro regionale delle cooperative e all'esercizio della funzione di vigilanza continua a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore dei relativi regolamenti di attuazione ed espletati i conseguenti adempimenti procedurali, amministrativi e organizzativi.
5. La Commissione prevista dall'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n 79 (Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo), continua a operare fino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di costituzione della Commissione prevista all'articolo 11.
6. Le società di certificazione presenti nell'elenco regionale delle società di revisione istituito dall'articolo 13 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 19 (Nuovi interventi in materia di cooperazione. Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 20 novembre 1982, n. 79, recante <<Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo>> e 7 febbraio 1992, n. 7, recante <<Disciplina e incentivazione in materia di cooperazione sociale>>), sono iscritte all'elenco di cui all'articolo 22.
7. La disciplina previgente relativa alle spese per le revisioni di competenza della Regione e agli oneri connessi ai provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 23 continua a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore delle misure attuative di cui agli articoli 24, commi 2 e 4, e 25, comma 4, nonché con riferimento ai procedimenti in corso alla data medesima.
8. La disciplina previgente relativa ai finanziamenti alle Associazioni del movimento cooperativo continua a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 32, comma 5, nonché con riferimento ai procedimenti in corso alla data medesima, salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 6.
9. Al fine di accelerare lo sviluppo e il rafforzamento patrimoniale, il soggetto gestore dei mezzi finanziari di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti in materia di lavoro, cooperazione ed artigianato), è autorizzato ad applicare ai finanziamenti medesimi, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la disciplina introdotta dall'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).
11. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione possono prevedere nei propri statuti l'incremento di un componente della giunta camerale con la riserva a un rappresentante del settore delle cooperative.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 2, comma 64, lettera e), L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 65, della medesima L.R. 11/2011.
2 Comma 10 abrogato da art. 2, comma 64, lettera e), L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 65, della medesima L.R. 11/2011.
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 16/2021
Art. 37
 (Modifiche alla legge regionale 20/2006 in materia di cooperazione sociale)
4. La disciplina previgente relativa all'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui alla legge regionale 20/2006 continua a trovare applicazione sino all'entrata in vigore dei regolamenti regionali di attuazione del Registro regionale delle cooperative ed espletati i conseguenti adempimenti procedurali e organizzativi.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 2, comma 81, L. R. 27/2012
2 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 67, comma 1, lettera c), L. R. 21/2013
3 Comma 5 abrogato da art. 8, comma 43, lettera d), L. R. 13/2022 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, lett. c bis), L.R. 20/2006.
Art. 38
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 (Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo);
b) la legge regionale 27 marzo 1986, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 - Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo);
c) la legge regionale 11 maggio 1993, n. 19 (Nuovi interventi in materia di cooperazione. Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 20 novembre 1982, n. 79, recante <<Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l' associazionismo cooperativo>> e 7 febbraio 1992, n. 7, recante <<Disciplina e incentivazione in materia di cooperazione sociale>>);
l) gli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti in materia di lavoro, cooperazione ed artigianato);
Art. 40
 (Diritto di accesso)
1. In riferimento all'attività di vigilanza cooperativa svolta dalla Direzione o dalle Associazioni, sono sottratte al diritto di accesso le seguenti categorie di atti, in relazione all'esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche e associazioni:
a) i verbali di revisione alle società cooperative, con i relativi allegati, per un periodo di cinque anni dalla data di chiusura del verbale; tale termine è prorogato se le notizie in essi contenute risultino sottoposte a segreto istruttorio penale o quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di soci, di lavoratori o di terzi, ovvero quando la loro divulgazione possa portare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza o provocare concretamente un'indebita concorrenza;
b) i documenti contenenti notizie sulla programmazione complessiva dell'attività di vigilanza, nonché sulla modalità e sui tempi di svolgimento della stessa per un periodo di cinque anni;
c) i documenti contenenti richieste di intervento della vigilanza cooperativa per un periodo di cinque anni o finché perduri con l'ente vigilato il rapporto associativo o di lavoro, nell'ipotesi che la richiesta d'intervento pervenga da un socio o da un lavoratore ovvero quando la loro divulgazione possa portare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza o provocare concretamente un'indebita concorrenza;
d) i documenti contenenti notizie riguardanti gli enti cooperativi, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di soci, di lavoratori o di terzi, ovvero quando la loro divulgazione possa portare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza o provocare concretamente un'indebita concorrenza;
e) i documenti riguardanti gli incaricati della vigilanza e contenenti notizie sulla loro situazione familiare, sanitaria, professionale, finanziaria, sindacale o di altra natura, sempre che dalla loro conoscenza possa derivare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza.
Art. 43
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 13, comma 7, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.360.1.476 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9833 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 24, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 13.3.360.1.443 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 8771 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 24, commi 5 e 6, sono accertate e riscosse sull'unità previsionale di base 3.4.1304 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, al Titolo III - Categoria 3.4 - rubrica n. 360 - Servizio n. 229 - Vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo - con la denominazione <<Entrate diverse di competenza del Servizio vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo >>, con riferimento al capitolo 963 (3.4.9) di nuova istituzione <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione <<Entrate derivanti dai versamenti effettuati dagli enti cooperativi per oneri inerenti l'attività di vigilanza.>>.
5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 25 fanno carico all'unità previsionale di base 13.3.360.1.443 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 8771 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione dopo le parole << società cooperative>> sono inserite le seguenti: <<, nonché per i compensi e per le spese dei commissari liquidatori>>.
9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 32 fanno carico all'unità previsionale di base 13.3.360.1.443 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 8772 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 36, relativamente ai corsi promossi dalla Regione, fanno carico all'unità previsionale di base 9.1.320.1.332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
11. Per le finalità previste dall'articolo 174, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 14.3.360.1.1111 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9188 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
12. All'onere di 100.000 euro per l'anno 2007, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 11, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 13.3.360.2.447 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento al capitolo 8798 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
13. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 100, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), relativamente a iniziative riguardanti la subfornitura, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 12.1.360.1.286 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9085 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. A tal fine le domande devono essere presentate entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a collaborare all'organizzazione dell'iniziativa <<Nobels Colloquia in Trieste>> e a sostenere, a tale fine, spese dirette, anche tramite funzionario delegato.
16. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 6.2.190.1.1560 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 404 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con lo stanziamento di 30.000 euro per l'anno 2007.
17. All'onere di 30.000 euro per l'anno 2007, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 16, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 52.2.320.1.1621 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 con riferimento al capitolo 5796 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
18. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 16, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), è autorizzata la spesa di 165.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.360.1.2292 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009, e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9081 e con lo stanziamento di 165.000 euro per l'anno 2007 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento dell'unità previsionale di base 6.2.190.1.2069 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 883 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è ridotto di 165.000 euro per l'anno 2007.
Note:
1 Comma 6 abrogato da art. 2, comma 53, L. R. 24/2009
2 Comma 4 abrogato da art. 2, comma 64, lettera f), L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 65, della medesima L.R. 11/2011.
3 Comma 7 abrogato da art. 2, comma 64, lettera f), L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 65, della medesima L.R. 11/2011.
4 Comma 8 abrogato da art. 2, comma 64, lettera f), L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 65, della medesima L.R. 11/2011.