Legge regionale 03 dicembre 2007, n. 27 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo.
Capo III
 Commissione regionale per la cooperazione
Art. 12
 (Composizione della Commissione regionale per la cooperazione)
2. In caso di assenza del Presidente le funzioni medesime sono svolte dal Direttore del Servizio competente in materia di vigilanza sulla cooperazione.
3. Quando tratti argomenti attinenti alle cooperative sociali ovvero alle banche di credito cooperativo la Commissione è integrata, rispettivamente, da un rappresentante designato congiuntamente dalle Associazioni di cui al comma 1, lettera c), e da un rappresentante designato dagli Organismi specializzati di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c).
4. Alla Commissione sono invitati in via permanente, senza diritto di voto, tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
5. Il Presidente può far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, dirigenti regionali o loro delegati, nonché esperti.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 10/2014
2 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 10/2014
Art. 13
 (Disposizioni sull'istituzione e sul funzionamento della Commissione)
1. La Commissione è costituita, su proposta dell'Assessore competente, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
2. I componenti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
3. La Commissione è convocata dal Presidente e per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. La Commissione è, altresì, convocata su richiesta di almeno tre componenti, entro e non oltre otto giorni dalla richiesta stessa.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. I supplenti partecipano alle sedute in caso di assenza del rispettivo componente effettivo.
6. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un dipendente della Direzione e, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dipendente, entrambi di categoria non inferiore alla C.
Note:
1 Comma 7 bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 9/2020
2 Comma 7 ter aggiunto da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 9/2020