Art. 9
(Ricorsi)
1. Contro i provvedimenti di cancellazione dal Registro e dall'Elenco regionale speciale degli Enti cooperativi è ammessa, in forma scritta e motivata, la proposizione di ricorso alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
2. La Giunta regionale decide sul ricorso di cui al comma 1 sentito il parere della Commissione regionale per la cooperazione di cui all'articolo 11.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 49, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 49, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010