Art. 8
(Cancellazione dal Registro)
1. L'ufficio del registro delle imprese trasmette immediatamente al Registro la comunicazione della cancellazione della societā cooperativa dal registro delle imprese o della sua trasformazione in altra forma societaria per l'immediata cancellazione a cura della Direzione.
2.
La cancellazione dal Registro č disposta dal Servizio competente in materia di vigilanza sulla cooperazione con provvedimento da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro strumento informatico equipollente, al competente ufficio del registro delle imprese e all'ente cooperativo, nei seguenti casi:
a)
( ABROGATA )
b) sottrazione, da parte dell'ente cooperativo, all'attivitā di vigilanza;
c) mancato rispetto delle finalitā mutualistiche;
d) mancanza o perdita dei requisiti di iscrizione;
e)
( ABROGATA )
f)
( ABROGATA )
Note:
1 Articolo sostituito da art. 47, comma 1, L. R. 17/2010
2 Lettera a) del comma 2 abrogata da art. 14, comma 1, L. R. 10/2014
3 Lettera e) del comma 2 abrogata da art. 14, comma 1, L. R. 10/2014
4 Lettera f) del comma 2 abrogata da art. 14, comma 1, L. R. 10/2014