Art. 29
(Fondo mutualistico regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione)
6. L'Amministrazione regionale, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, è autorizzata a sostenere interventi di promozione e sviluppo della cooperazione a favore di enti e associazioni, escluse le Associazioni regionali di cooperative di cui all'articolo 27, nonché a favore degli enti cooperativi non aderenti ad Associazioni di rappresentanza cooperativa. Con regolamento regionale sono determinati le modalità e i criteri di utilizzo dei mezzi finanziari assegnati.
Note:
1 Comma 6 sostituito da art. 2, comma 46, L. R. 22/2010
2 Comma 1 abrogato da art. 2, comma 47, L. R. 22/2010
3 Comma 2 abrogato da art. 2, comma 47, L. R. 22/2010
4 Comma 3 abrogato da art. 2, comma 47, L. R. 22/2010
5 Comma 4 abrogato da art. 2, comma 47, L. R. 22/2010
6 Comma 5 abrogato da art. 2, comma 47, L. R. 22/2010
7 Comma 7 abrogato da art. 2, comma 47, L. R. 22/2010