Legge regionale 03 dicembre 2007, n. 27 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2025

Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo.
Art. 27
 (Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo)
4. Quando l'Associazione non risulta in grado di assolvere i compiti attribuiti, l'autorizzazione di cui al comma 1, lettera b), può essere revocata dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione.
4 bis. Qualora un'Associazione nazionale giuridicamente riconosciuta dal Ministero competente ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 220/2002 per il tramite delle rispettive Associazioni regionali o provinciali, che abbia ottenuto il riconoscimento dell'Amministrazione regionale, riduca il numero delle cooperative aderenti al di sotto delle cinquanta cooperative aventi sede legale nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il provvedimento che prevede la facoltà dell'Amministrazione regionale di avvalersi per la vigilanza sugli enti cooperativi della predetta Associazione viene revocato con decreto del Direttore centrale competente in materia e non può più essere richiesto per i successivi due anni.
5. Nell'esecuzione delle funzioni di vigilanza le Associazioni sono tenute a osservare le indicazioni impartite dalla Direzione.
8. L'Associazione è tenuta a effettuare la revisione fino alla cancellazione dell'ente cooperativo dall'elenco degli aderenti.
Note:
1 Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 57, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 57, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
3 Parole aggiunte al comma 3 da art. 57, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
4 Lettera d bis) del comma 7 aggiunta da art. 57, comma 1, lettera d), L. R. 17/2010
5 Vedi la disciplina transitoria della lettera a) del comma 1, stabilita da art. 6, comma 22, L. R. 5/2013
6 Vedi la disciplina transitoria della lettera b) del comma 1, stabilita da art. 6, comma 22, L. R. 5/2013
7 Comma 4 bis aggiunto da art. 1, comma 9, L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.