Legge regionale 03 dicembre 2007, n. 27 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo.
Art. 23
 (Provvedimenti)
1. I provvedimenti sanzionatori di cui agli articoli 2545-octies, 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies del codice civile , agli articoli 223-sexiesdecies e 223 septiesdecies del regio decreto 318/1942 e all' articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell' articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142 , recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore"), sono adottati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sentito il parere della Commissione.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su indicazione dell'Assessore competente, è disposta la nomina e la sostituzione dei soggetti preposti ai provvedimenti di cui al comma 1.
3. I soggetti di cui al comma 2 sono scelti tra gli iscritti agli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri o dei consulenti in materia di lavoro.
4. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
5. Il Direttore competente adotta gli atti successivi da emanarsi in relazione ai provvedimenti assunti.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 55, comma 1, L. R. 17/2010
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 20, lettera a), L. R. 24/2016
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 6, lettera c), L. R. 12/2018