Legge regionale 03 dicembre 2007, n. 27 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo.
Art. 14
 (Modalità e soggetti abilitati)
1. Le revisioni ordinarie devono avvenire almeno una volta ogni due anni, fatte salve le previsioni di leggi speciali che prescrivono una revisione annuale.
4. Nel caso in cui l'ente cooperativo abbia la necessità di certificare il possesso dei requisiti mutualistici e non abbia ancora ottenuto la revisione ordinaria può formulare esplicita richiesta alla Direzione ovvero, nel caso di enti cooperativi aderenti alle Associazioni, a quest'ultime.
6 quater. La disposizione di cui al comma 6 ter non si applica agli incarichi di revisione cooperativa affidati ai dipendenti regionali.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 44, lettera a), L. R. 22/2010
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 44, lettera b), L. R. 22/2010
3 Comma 6 bis aggiunto da art. 2, comma 44, lettera c), L. R. 22/2010
4 Parole soppresse al comma 6 da art. 8, comma 3, L. R. 18/2011
5 Comma 6 ter aggiunto da art. 2, comma 75, L. R. 14/2012
6 Comma 6 quater aggiunto da art. 2, comma 75, L. R. 14/2012
7 Comma 2 sostituito da art. 73, comma 1, L. R. 26/2012
8 Parole aggiunte al comma 6 da art. 2, comma 63, L. R. 27/2012
9 Parole soppresse al comma 6 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 18/2014
10 Parole sostituite al comma 6 da art. 85, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
11 Parole soppresse al comma 6 da art. 85, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
12 Parole sostituite al comma 2 da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 9/2020
13 Parole aggiunte al comma 5 da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 9/2020