Art. 11
(Compiti della Commissione regionale per la cooperazione)
1. Č istituita presso la Direzione la Commissione regionale per la cooperazione, quale organismo consultivo dell'Amministrazione regionale in materia di cooperazione.
2.
La Commissione ha i seguenti compiti:
a) esprimere parere sui provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 23;
b) esprimere parere in merito ai ricorsi di cui all'articolo 9;
c)
( ABROGATA )
d) esprimere parere quando viene richiesto dalla competente Direzione in ordine a progetti di legge e di regolamento, a studi in materia di cooperazione o ad altre iniziative nei confronti delle societā cooperative;
e) proporre provvedimenti, indagini, studi e iniziative in materia di cooperazione.
3. La Direzione dā notizia, di volta in volta, alla Commissione sull'andamento del settore e sui principali problemi riscontrati.
Note:
1 Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2 Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 51, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
3 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 6, comma 21, lettera a), L. R. 5/2013
4 Parole soppresse alla lettera a) del comma 2 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 18/2014