1. La Regione, nel rispetto dell'
articolo 45 della Costituzione, riconosce il ruolo e la funzione sociale ed economica che la cooperazione esercita nel territorio.
2.
La Regione, attraverso la presente legge:
a) diffonde i principi e i valori della cultura cooperativa e disciplina gli interventi finalizzati alla promozione, al sostegno e al consolidamento del movimento cooperativo e delle sue forme associative;
b) pone lo sviluppo della cooperazione fra gli obiettivi prioritari da perseguire e ne assicura con gli opportuni controlli il carattere e le finalitą;
c) riconosce il ruolo della cooperazione di credito per la sua azione di sistema nello sviluppo locale;