Legge regionale 03 dicembre 2007, n. 27 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 8 bis aggiunto da art. 48, comma 1, L. R. 17/2010
Capo I
 Norme di carattere generale
Art. 2
 (Autorità di vigilanza e soggetti interessati)
3. La Regione esercita, altresì, la vigilanza sui consorzi di società cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi, di cui all'articolo 27 ter del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione), aventi nel territorio della regione l'ufficio destinato a svolgere attività con i terzi, nonché sui gruppi cooperativi paritetici aventi nel suo territorio la sede legale della cooperativa che esercita la direzione e il controllo.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 41, comma 1, L. R. 17/2010
Capo II
 Registro regionale delle cooperative
Art. 5
1. Gli enti cooperativi non soggetti agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile), sono iscritti, su istanza del legale rappresentante, nell'Elenco regionale speciale degli enti cooperativi, istituito al fine dell'espletamento dell'attività di vigilanza.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 44, comma 1, L. R. 17/2010
2 Parole soppresse al comma 3 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 10/2014
3 Parole sostituite al comma 5 da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 10/2014
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 45, comma 1, L. R. 17/2010
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 17/2010
Capo III
 Commissione regionale per la cooperazione
Art. 12
 (Composizione della Commissione regionale per la cooperazione)
2. In caso di assenza del Presidente le funzioni medesime sono svolte dal Direttore del Servizio competente in materia di vigilanza sulla cooperazione.
3. Quando tratti argomenti attinenti alle cooperative sociali ovvero alle banche di credito cooperativo la Commissione è integrata, rispettivamente, da un rappresentante designato congiuntamente dalle Associazioni di cui al comma 1, lettera c), e da un rappresentante designato dagli Organismi specializzati di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c).
4. Alla Commissione sono invitati in via permanente, senza diritto di voto, tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
5. Il Presidente può far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, dirigenti regionali o loro delegati, nonché esperti.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 10/2014
2 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 10/2014
Art. 13
 (Disposizioni sull'istituzione e sul funzionamento della Commissione)
1. La Commissione è costituita, su proposta dell'Assessore competente, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
2. I componenti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
3. La Commissione è convocata dal Presidente e per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. La Commissione è, altresì, convocata su richiesta di almeno tre componenti, entro e non oltre otto giorni dalla richiesta stessa.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. I supplenti partecipano alle sedute in caso di assenza del rispettivo componente effettivo.
6. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un dipendente della Direzione e, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dipendente, entrambi di categoria non inferiore alla C.
Note:
1 Comma 7 bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 9/2020
2 Comma 7 ter aggiunto da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 9/2020
Capo IV
 Attività di revisione
Art. 14
 (Modalità e soggetti abilitati)
1. Le revisioni ordinarie devono avvenire almeno una volta ogni due anni, fatte salve le previsioni di leggi speciali che prescrivono una revisione annuale.
4. Nel caso in cui l'ente cooperativo abbia la necessità di certificare il possesso dei requisiti mutualistici e non abbia ancora ottenuto la revisione ordinaria può formulare esplicita richiesta alla Direzione ovvero, nel caso di enti cooperativi aderenti alle Associazioni, a quest'ultime.
6 quater. La disposizione di cui al comma 6 ter non si applica agli incarichi di revisione cooperativa affidati ai dipendenti regionali.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 44, lettera a), L. R. 22/2010
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 44, lettera b), L. R. 22/2010
3 Comma 6 bis aggiunto da art. 2, comma 44, lettera c), L. R. 22/2010
4 Parole soppresse al comma 6 da art. 8, comma 3, L. R. 18/2011
5 Comma 6 ter aggiunto da art. 2, comma 75, L. R. 14/2012
6 Comma 6 quater aggiunto da art. 2, comma 75, L. R. 14/2012
7 Comma 2 sostituito da art. 73, comma 1, L. R. 26/2012
8 Parole aggiunte al comma 6 da art. 2, comma 63, L. R. 27/2012
9 Parole soppresse al comma 6 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 18/2014
10 Parole sostituite al comma 6 da art. 85, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
11 Parole soppresse al comma 6 da art. 85, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
12 Parole sostituite al comma 2 da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 9/2020
13 Parole aggiunte al comma 5 da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 9/2020
Art. 15
 (Oggetto della revisione ordinaria e straordinaria)
2 bis. Le revisioni ordinarie e straordinarie alle società di mutuo soccorso sono finalizzate all'accertamento della conformità dell'oggetto sociale alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818 (Costituzione legale delle società di mutuo soccorso), nonché della loro osservanza in fatto. L'accertata violazione alle norme del presente comma è sanzionata ai sensi dell'articolo 18, comma 2 quinquies, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore").
Note:
1 Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 8, comma 6, lettera a), L. R. 12/2018
2 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 8, comma 6, lettera b), L. R. 12/2018
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 9/2020
Art. 17
 (Esecuzione delle revisioni)
1. Il revisore ha la facoltà di diffidare gli enti cooperativi a eliminare le irregolarità sanabili, inviando contestualmente copia della diffida alla Direzione, ovvero, nel caso di enti cooperativi associati, anche alle Associazioni cui gli enti aderiscono. Alla scadenza del termine indicato nella diffida il revisore verifica l'avvenuta regolarizzazione con apposito accertamento.
2. Il revisore, qualora riscontri il permanere delle anomalie rilevate, trasmette alla Direzione il verbale di revisione con la proposta di provvedimento.
3. Nel caso di revisione di enti cooperativi associati, la trasmissione, nell'ipotesi di cui al comma 2, dei verbali alla Direzione avviene per il tramite delle Associazioni.
4. Il revisore comunica alla Direzione provinciale del lavoro la violazione di norme giuslavoristiche riscontrate nel corso degli accertamenti previsti dall'articolo 15, comma 2.
5. Gli enti cooperativi hanno l'obbligo di collaborare con il revisore, mettendo a sua disposizione tutti i libri, i registri e ogni documento attinente all'attività degli enti stessi, e di fornire i dati, le informazioni e i chiarimenti richiesti.
7. Il revisore nell'esercizio delle proprie funzioni si intende incaricato di pubblico servizio.
9. Il revisore deve comunicare alla Direzione ovvero all'Associazione l'accettazione dell'incarico di revisione entro quindici giorni dalla data di ricezione del conferimento, pena la sospensione dall'Elenco di cui all'articolo 21 per un anno e la conseguente revoca degli incarichi eventualmente già conferiti.
10. Le Associazioni comunicano alla Direzione le circostanze che determinano, ai sensi del comma 9, la sospensione dall'Elenco dei revisori dalle stesse incaricati.
11. Il revisore è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio nei confronti dei terzi.
Art. 19
 (Dichiarazione sostitutiva)
1. Nel caso in cui l'ente cooperativo ha la necessità di certificare il possesso dei requisiti mutualistici, al fine del godimento di un'agevolazione o dell'applicazione di un provvedimento di favore, e non dispone del certificato di revisione o dell'attestazione di revisione relativi al periodo di vigilanza in corso, è tenuto a produrre alla Direzione e all'Associazione, cui eventualmente aderisce, una dichiarazione sottoscritta dal Presidente dell'ente medesimo e, per asseverazione, dal Presidente del collegio sindacale.
4. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegato l'ultimo bilancio approvato, con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto deposito presso il registro delle imprese.
5. L'ente cooperativo che procede alla dichiarazione sostitutiva deve contestualmente formulare la richiesta prevista dall'articolo 14, comma 4.
6. Le eventuali dichiarazioni sostitutive prodotte devono essere indicate nel verbale di revisione ordinaria o straordinaria.
7. La copia della dichiarazione sostitutiva presentata, unitamente alla ricevuta dell'avvenuta notifica, può essere utilizzata, da parte dell'ente cooperativo, al fine della richiesta di agevolazioni o di provvedimenti di favore alla Pubblica Amministrazione.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 16, comma 1, L. R. 10/2014
Art. 21
 (Elenco dei revisori)
1. È istituito presso la Direzione l'Elenco regionale dei revisori degli enti cooperativi soggetti alla vigilanza della Direzione, di seguito denominato Elenco.
4. I revisori iscritti nell'Elenco devono essere in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione ai pubblici uffici e non trovarsi, nell'esercizio dell'attività di revisione, nelle condizioni di incompatibilità previste dalla legge.
5. La Direzione dispone la cancellazione dall'Elenco dei soggetti privi dei requisiti necessari a mantenere l'iscrizione e di quelli che non abbiano ultimato la revisione nei termini previsti dalla vigente disciplina.
6. Le Associazioni comunicano alla Direzione le circostanze che determinano, ai sensi del comma 5, la cancellazione dall'Elenco dei soggetti dalle stesse incaricati.
7. In apposita sezione dell'Elenco sono iscritti, su domanda, i soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione a effettuare le revisioni delle banche di credito cooperativo negli appositi corsi promossi dai soggetti di cui all'articolo 36 ovvero dal Ministero competente.
Note:
1 Comma 8 bis aggiunto da art. 54, comma 1, L. R. 17/2010
2 Comma 8 ter aggiunto da art. 54, comma 1, L. R. 17/2010
3 Comma 8 abrogato da art. 2, comma 76, L. R. 14/2012
4 Comma 3 interpretato da art. 74, comma 1, L. R. 26/2012
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 17, comma 1, L. R. 10/2014
6 Comma 8 quater aggiunto da art. 74, comma 1, L. R. 13/2020
Art. 23
 (Provvedimenti)
1. I provvedimenti sanzionatori di cui agli articoli 2545-octies, 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies del codice civile , agli articoli 223-sexiesdecies e 223 septiesdecies del regio decreto 318/1942 e all' articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell' articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142 , recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore"), sono adottati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sentito il parere della Commissione.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su indicazione dell'Assessore competente, è disposta la nomina e la sostituzione dei soggetti preposti ai provvedimenti di cui al comma 1.
3. I soggetti di cui al comma 2 sono scelti tra gli iscritti agli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri o dei consulenti in materia di lavoro.
4. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
5. Il Direttore competente adotta gli atti successivi da emanarsi in relazione ai provvedimenti assunti.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 55, comma 1, L. R. 17/2010
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 20, lettera a), L. R. 24/2016
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 6, lettera c), L. R. 12/2018
Capo V
 Spese ed entrate per la vigilanza e la promozione del comparto cooperativo
Art. 24
 (Contributi, compensi e spese per l'attività di vigilanza)
6. Sono posti a carico delle banche di credito cooperativo gli oneri previsti per effettuare le revisioni ordinarie, nella misura e con le modalità che sono determinate per ogni biennio con decreto del Presidente della Regione, sulla base dei parametri relativi al numero dei soci e al totale dell'attivo.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 14, comma 7, L. R. 17/2008
2 Parole sostituite al comma 2 bis da art. 11, comma 7, L. R. 16/2010
3 Comma 3 sostituito da art. 56, comma 1, L. R. 17/2010
4 Comma 7 sostituito da art. 2, comma 64, lettera a), L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 65, della medesima L.R. 11/2011.
5 Comma 8 abrogato da art. 2, comma 64, lettera b), L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 65, della medesima L.R. 11/2011.
6 Comma 9 abrogato da art. 2, comma 64, lettera b), L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 65, della medesima L.R. 11/2011.
7 Comma 10 sostituito da art. 2, comma 64, lettera c), L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 65, della medesima L.R. 11/2011.
8 Comma 1 sostituito da art. 2, comma 64, lettera a), L. R. 27/2012
9 Comma 3 abrogato da art. 2, comma 64, lettera b), L. R. 27/2012
10 Comma 4 abrogato da art. 2, comma 64, lettera b), L. R. 27/2012
11 Comma 5 sostituito da art. 2, comma 64, lettera c), L. R. 27/2012
12 Comma 10 bis aggiunto da art. 2, comma 64, lettera d), L. R. 27/2012
13 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 21, lettera b), L. R. 5/2013
14 Comma 5 abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 15/2014
15 Comma 2 bis sostituito da art. 2, comma 20, lettera b), L. R. 24/2016
16 Comma 1 sostituito da art. 13, comma 1, lettera f), L. R. 9/2020
17 Comma 2 sostituito da art. 13, comma 1, lettera f), L. R. 9/2020
18 Comma 7 abrogato da art. 13, comma 1, lettera g), L. R. 9/2020
19 Comma 10 abrogato da art. 13, comma 1, lettera g), L. R. 9/2020
Art. 25
1. Sono poste a carico della Regione, integralmente o per la differenza necessaria, le spese relative alle procedure di liquidazione delle società cooperative, aventi sede nella regione, disposte ai sensi degli articoli 2545 terdecies e 2545 septiesdecies del codice civile, nonché i compensi dei commissari liquidatori delle stesse società, quando dette procedure si chiudano con la totale mancanza di attivo ovvero qualora l'attivo realizzato non sia sufficiente a coprire integralmente dette spese e compensi.
2. Sono poste a carico della Regione, integralmente o per la differenza necessaria, le spese affrontate dai commissari nominati ai sensi dell'articolo 2545 sexiesdecies del codice civile e dai liquidatori nominati ai sensi dell'articolo 2545 octiesdecies del codice civile nonché i compensi agli stessi dovuti, nei casi in cui sia comprovata l'impossibilità del rimborso integrale delle spese o l'impossibilità del pagamento di detti compensi nella misura fissata dall'autorità di vigilanza a carico degli enti cooperativi interessati.
4. Al fine di consentire la gestione contabile delle spese relative alle procedure concorsuali, ai commissariamenti governativi, agli scioglimenti di società cooperative con nomina di liquidatore e alle sostituzioni di liquidatore, in deroga al disposto di cui all'articolo 42, comma 2, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), la spesa per gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è impegnata entro sessanta giorni dalla data di cancellazione della società cooperativa dal registro delle imprese.
5. Con decreto del Presidente della Regione sono fissate le modalità di determinazione dei compensi spettanti agli organi preposti alle procedure sottoposte alla vigilanza della Regione.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 64, lettera d), L. R. 11/2011
2 Articolo sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 10/2014
3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 19, comma 2, L. R. 10/2014
Art. 26

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 2, comma 53, L. R. 24/2009
Capo VI
 Enti ausiliari della cooperazione
Art. 27
 (Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo)
4. Quando l'Associazione non risulta in grado di assolvere i compiti attribuiti, l'autorizzazione di cui al comma 1, lettera b), può essere revocata dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione.
5. Nell'esecuzione delle funzioni di vigilanza le Associazioni sono tenute a osservare le indicazioni impartite dalla Direzione.
8. L'Associazione è tenuta a effettuare la revisione fino alla cancellazione dell'ente cooperativo dall'elenco degli aderenti.
Note:
1 Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 57, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 57, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
3 Parole aggiunte al comma 3 da art. 57, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
4 Lettera d bis) del comma 7 aggiunta da art. 57, comma 1, lettera d), L. R. 17/2010
5 Vedi la disciplina transitoria della lettera a) del comma 1, stabilita da art. 6, comma 22, L. R. 5/2013
6 Vedi la disciplina transitoria della lettera b) del comma 1, stabilita da art. 6, comma 22, L. R. 5/2013
Capo VII
 Iniziative, incentivi e sostegni
Art. 30

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 2, comma 47, L. R. 22/2010
Art. 31

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 2, comma 47, L. R. 22/2010
Art. 32
 (Finanziamenti alle Associazioni del movimento cooperativo)
Note:
1 Parole aggiunte al comma 5 da art. 3, comma 9, L. R. 12/2009
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 58, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
3 Parole aggiunte al comma 4 da art. 58, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
4 Comma 6 abrogato da art. 2, comma 48, L. R. 22/2010
5 Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 2, comma 67, L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 68, della medesima L.R. 11/2011.
6 Lettera g) del comma 2 sostituita da art. 2, comma 65, L. R. 27/2012
7 Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 21, lettera c), L. R. 5/2013
8 Comma 3 sostituito da art. 6, comma 21, lettera d), L. R. 5/2013
9 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 20, L. R. 6/2013
CAPO VIII
 Modifica dell'articolo 50 della legge regionale 29/2005 concernente le aree relative alle fiere
Art. 33
 (Modifica dell'articolo 50 della legge regionale 29/2005 concernente le aree relative alle fiere)
1. Al comma 9 dell'articolo 50 (Determinazione delle aree relative alle fiere), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, le parole: <<e ha validità quinquennale purché la domanda sia stata inoltrata nei termini di cui al comma 6>> sono soppresse.
Capo IX
 Disposizioni transitorie, finanziarie e finali
Art. 34
 (Disposizioni transitorie e finali)
2. Vengono iscritti, su domanda, nell'Elenco di cui all'articolo 21, i dipendenti regionali di categoria non inferiore alla D, che abbiano svolto in via continuativa attività di revisione degli enti cooperativi da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge e i direttori del Servizio competente sulla vigilanza degli enti cooperativi con anzianità maturata di almeno tre anni al medesimo termine.
3. Vengono, altresì, iscritti nell'Elenco i soggetti già presenti nell'Albo regionale dei revisori degli enti cooperativi, che abbiano svolto negli ultimi tre anni attività di revisione.
4. La disciplina previgente relativa al funzionamento del Registro regionale delle cooperative e all'esercizio della funzione di vigilanza continua a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore dei relativi regolamenti di attuazione ed espletati i conseguenti adempimenti procedurali, amministrativi e organizzativi.
5. La Commissione prevista dall'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n 79 (Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo), continua a operare fino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di costituzione della Commissione prevista all'articolo 11.
6. Le società di certificazione presenti nell'elenco regionale delle società di revisione istituito dall'articolo 13 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 19 (Nuovi interventi in materia di cooperazione. Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 20 novembre 1982, n. 79, recante <<Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo>> e 7 febbraio 1992, n. 7, recante <<Disciplina e incentivazione in materia di cooperazione sociale>>), sono iscritte all'elenco di cui all'articolo 22.
7. La disciplina previgente relativa alle spese per le revisioni di competenza della Regione e agli oneri connessi ai provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 23 continua a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore delle misure attuative di cui agli articoli 24, commi 2 e 4, e 25, comma 4, nonché con riferimento ai procedimenti in corso alla data medesima.
8. La disciplina previgente relativa ai finanziamenti alle Associazioni del movimento cooperativo continua a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 32, comma 5, nonché con riferimento ai procedimenti in corso alla data medesima, salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 6.
9. Al fine di accelerare lo sviluppo e il rafforzamento patrimoniale, il soggetto gestore dei mezzi finanziari di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti in materia di lavoro, cooperazione ed artigianato), è autorizzato ad applicare ai finanziamenti medesimi, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la disciplina introdotta dall'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).
11. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione possono prevedere nei propri statuti l'incremento di un componente della giunta camerale con la riserva a un rappresentante del settore delle cooperative.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 2, comma 64, lettera e), L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 65, della medesima L.R. 11/2011.
2 Comma 10 abrogato da art. 2, comma 64, lettera e), L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 65, della medesima L.R. 11/2011.
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 16/2021
Art. 37
 (Modifiche alla legge regionale 20/2006 in materia di cooperazione sociale)
4. La disciplina previgente relativa all'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui alla legge regionale 20/2006 continua a trovare applicazione sino all'entrata in vigore dei regolamenti regionali di attuazione del Registro regionale delle cooperative ed espletati i conseguenti adempimenti procedurali e organizzativi.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 2, comma 81, L. R. 27/2012
2 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 67, comma 1, lettera c), L. R. 21/2013
3 Comma 5 abrogato da art. 8, comma 43, lettera d), L. R. 13/2022 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, lett. c bis), L.R. 20/2006.
Art. 38
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 (Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo);
b) la legge regionale 27 marzo 1986, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 - Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo);
c) la legge regionale 11 maggio 1993, n. 19 (Nuovi interventi in materia di cooperazione. Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 20 novembre 1982, n. 79, recante <<Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l' associazionismo cooperativo>> e 7 febbraio 1992, n. 7, recante <<Disciplina e incentivazione in materia di cooperazione sociale>>);
l) gli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti in materia di lavoro, cooperazione ed artigianato);
Art. 40
 (Diritto di accesso)
1. In riferimento all'attività di vigilanza cooperativa svolta dalla Direzione o dalle Associazioni, sono sottratte al diritto di accesso le seguenti categorie di atti, in relazione all'esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche e associazioni:
a) i verbali di revisione alle società cooperative, con i relativi allegati, per un periodo di cinque anni dalla data di chiusura del verbale; tale termine è prorogato se le notizie in essi contenute risultino sottoposte a segreto istruttorio penale o quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di soci, di lavoratori o di terzi, ovvero quando la loro divulgazione possa portare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza o provocare concretamente un'indebita concorrenza;
b) i documenti contenenti notizie sulla programmazione complessiva dell'attività di vigilanza, nonché sulla modalità e sui tempi di svolgimento della stessa per un periodo di cinque anni;
c) i documenti contenenti richieste di intervento della vigilanza cooperativa per un periodo di cinque anni o finché perduri con l'ente vigilato il rapporto associativo o di lavoro, nell'ipotesi che la richiesta d'intervento pervenga da un socio o da un lavoratore ovvero quando la loro divulgazione possa portare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza o provocare concretamente un'indebita concorrenza;
d) i documenti contenenti notizie riguardanti gli enti cooperativi, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di soci, di lavoratori o di terzi, ovvero quando la loro divulgazione possa portare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza o provocare concretamente un'indebita concorrenza;
e) i documenti riguardanti gli incaricati della vigilanza e contenenti notizie sulla loro situazione familiare, sanitaria, professionale, finanziaria, sindacale o di altra natura, sempre che dalla loro conoscenza possa derivare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza.
Art. 43
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 13, comma 7, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.360.1.476 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9833 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 24, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 13.3.360.1.443 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 8771 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 24, commi 5 e 6, sono accertate e riscosse sull'unità previsionale di base 3.4.1304 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, al Titolo III - Categoria 3.4 - rubrica n. 360 - Servizio n. 229 - Vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo - con la denominazione <<Entrate diverse di competenza del Servizio vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo >>, con riferimento al capitolo 963 (3.4.9) di nuova istituzione <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione <<Entrate derivanti dai versamenti effettuati dagli enti cooperativi per oneri inerenti l'attività di vigilanza.>>.
5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 25 fanno carico all'unità previsionale di base 13.3.360.1.443 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 8771 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione dopo le parole << società cooperative>> sono inserite le seguenti: <<, nonché per i compensi e per le spese dei commissari liquidatori>>.
9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 32 fanno carico all'unità previsionale di base 13.3.360.1.443 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 8772 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 36, relativamente ai corsi promossi dalla Regione, fanno carico all'unità previsionale di base 9.1.320.1.332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
11. Per le finalità previste dall'articolo 174, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 14.3.360.1.1111 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9188 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
12. All'onere di 100.000 euro per l'anno 2007, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 11, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 13.3.360.2.447 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento al capitolo 8798 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
13. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 100, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), relativamente a iniziative riguardanti la subfornitura, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 12.1.360.1.286 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9085 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. A tal fine le domande devono essere presentate entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a collaborare all'organizzazione dell'iniziativa <<Nobels Colloquia in Trieste>> e a sostenere, a tale fine, spese dirette, anche tramite funzionario delegato.
16. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 6.2.190.1.1560 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 404 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con lo stanziamento di 30.000 euro per l'anno 2007.
17. All'onere di 30.000 euro per l'anno 2007, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 16, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 52.2.320.1.1621 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 con riferimento al capitolo 5796 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
18. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 16, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), è autorizzata la spesa di 165.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.360.1.2292 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009, e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9081 e con lo stanziamento di 165.000 euro per l'anno 2007 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento dell'unità previsionale di base 6.2.190.1.2069 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 883 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è ridotto di 165.000 euro per l'anno 2007.
Note:
1 Comma 6 abrogato da art. 2, comma 53, L. R. 24/2009
2 Comma 4 abrogato da art. 2, comma 64, lettera f), L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 65, della medesima L.R. 11/2011.
3 Comma 7 abrogato da art. 2, comma 64, lettera f), L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 65, della medesima L.R. 11/2011.
4 Comma 8 abrogato da art. 2, comma 64, lettera f), L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 65, della medesima L.R. 11/2011.