Art. 22
(Elenco regionale delle società di revisione)
1. È istituito presso la Direzione l'elenco regionale delle società di revisione per gli enti cooperativi aventi sede nella regione.
2. Nell'elenco di cui al comma 1 sono iscritte, su domanda, le società di revisione iscritte nel registro dei revisori legali ai sensi dell'
articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della
direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), alle quali è riservato l'esercizio della funzione di certificazione annuale di bilancio per gli enti cooperativi e loro consorzi.
3. Con successivo regolamento regionale sono definiti le modalità e i criteri per l'iscrizione nell'elenco e per la sua tenuta.
4. La relazione di certificazione, quale atto complementare della vigilanza, è allegata al progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 18, comma 1, L. R. 10/2014