Legge regionale 16 novembre 2007 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena.

Art. 21 bis

(Contributo speciale al Comune di San Pietro al Natisone)

(1)(2)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente al Comune di San Pietro al Natisone un contributo speciale per la copertura dei maggiori oneri derivanti all'Amministrazione comunale per spese di manutenzione e gestione ordinaria, ivi comprese le spese per l'attivazione di servizi complementari alla frequenza scolastica e per l'adeguamento e allestimento di locali della sede dell'Istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone. L'importo del contributo per ciascun esercizio è determinato in sede di approvazione della legge finanziaria annuale.

Note:

Articolo aggiunto da art. 7, comma 39, lettera b), L. R. 12/2009

Parole aggiunte al da art. 6, comma 7, L. R. 12/2010