Legge regionale 16 novembre 2007 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena.

Art. 19

(Contributi annui statali per l'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione)

(3)

1. Sulla base della ripartizione dei fondi statali determinata ai sensi dell'articolo 18 ante, la Giunta regionale, su proposta del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, definisce il riparto delle risorse disponibili per le finalità di cui all' articolo 8 della legge 38/2001, anche su base pluriennale, autorizzando gli uffici ad adottare i conseguenti provvedimenti.

(4)

2. Le risorse oggetto del riparto di cui al comma 1 sono destinate all'Amministrazione regionale per l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio centrale per la lingua slovena di cui all'articolo 19 bis, agli enti locali, alle istituzioni scolastiche per il tramite dell'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena della Direzione scolastica regionale per il Friuli Venezia Giulia, alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti incaricati di svolgere servizi di interesse pubblico negli ambiti del territorio di insediamento della minoranza slovena ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2007 (Approvazione della tabella dei comuni del Friuli-Venezia Giulia nei quali si applicano le misure di tutela della minoranza slovena, a norma dell' articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 ).

(5)

Note:

Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 45, L. R. 5/2013

Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 5, lettera c), L. R. 20/2015

Articolo sostituito da art. 4, comma 41, lettera b), L. R. 34/2015

Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019

Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019