Legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena.
Art. 8
3. La Commissione consultiva è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia, e rimane in carica per la durata della legislatura.
5. La partecipazione alla Commissione consultiva del componente di cui al comma 4, lettera d), avviene previa intesa con i competenti organi statali.
6. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 4, lettere b) e c), è nominato un componente supplente per i casi di assenza e decadenza.
7. Le riunioni della Commissione consultiva sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
8. Nei lavori della Commissione consultiva è riconosciuto l'uso della lingua slovena. L'Amministrazione regionale provvede al servizio di interpretariato e traduzione, ove necessario.
9. La Commissione consultiva subentra alla Commissione consultiva per le iniziative culturali e artistiche della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 8 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46 (Interventi per il sostegno di iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche. La Commissione nominata ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 46/1991 rimane comunque in carica fino alla prima nomina della Commissione consultiva.
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 42, L. R. 5/2013
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 1, comma 30, L. R. 12/2018
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019
4 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 4 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019
5 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 4 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 20/2019
6 Comma 8 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 20/2019
7 Comma 8 bis sostituito da art. 27, comma 1, L. R. 13/2020
8 Lettera d bis) del comma 4 aggiunta da art. 9, comma 76, L. R. 13/2021
9 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 38, L. R. 13/2023