Art. 23
(Disposizioni transitorie)
1. Nelle more dell'emanazione del regolamento per la disciplina dell'Albo regionale di cui all'articolo 5, possono accedere ai finanziamenti di cui alla presente legge gli enti e le organizzazioni costituiti da almeno due anni all'atto della presentazione della relativa domanda di contributo, che dichiarino di svolgere attivitą rivolta alla minoranza slovena facendo uso prevalentemente della lingua slovena.
2.
In sede di prima applicazione e nelle more del procedimento previsto dall'articolo 6, sono riconosciute come organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena le seguenti organizzazioni:
a) Slovenska kulturno-gospodarska zveza - Unione culturale economica slovena;
b) Svet slovenskih organizacij - Confederazione delle organizzazioni slovene.
3. Fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari previste dall'articolo 18, comma 5, rimangono in vigore, in quanto compatibili con le norme della presente legge, i regolamenti emanati ai sensi dell'
articolo 5, comma 5, della legge regionale 23/2001.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 7, comma 39, lettera c), L. R. 12/2009