Legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena.
Art. 20
1. Il contributo annuo disposto dallo Stato per le finalitā previste dall' articolo 21, comma 3, della legge 38/2001 č destinato alle Unioni territoriali intercomunali Unione del Canal del Ferro-Val Canale, Unione del Torre e Unione del Natisone per il finanziamento di interventi diretti allo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei comuni appartenenti alle aree territoriali adeguate individuate nell'allegato C bis riferito all' articolo 4 ter della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e facenti parte del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Per le finalitā e nei territori di cui al comma 1, le Unioni territoriali intercomunali ivi indicate possono erogare contributi alle piccole e medie imprese che esercitano attivitā produttive, nel rispetto delle discipline di settore previste dai regolamenti europei e dalle specifiche leggi statali e regionali.
3. Alla ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 si provvede con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto delle caratteristiche e degli obiettivi degli interventi proposti, in relazione alle esigenze della minoranza linguistica slovena presente nei territori considerati e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8.
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 12, comma 1, L. R. 4/2008
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 12, comma 2, L. R. 4/2008
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 5, lettera d), L. R. 20/2015
4 Articolo sostituito da art. 6, comma 51, L. R. 14/2016
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 24, comma 1, L. R. 12/2017