Legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena.
Art. 18 ante
1. Ai fini della rimodulazione prevista dall'articolo 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge di stabilità 2015), l'Amministrazione regionale determina nella legge finanziaria regionale la destinazione percentuale delle risorse statali per gli interventi e le iniziative di cui agli articoli 18, 19 e 20 della presente legge in attuazione, rispettivamente, delle finalità di cui agli articoli 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena nella Regione Friuli Venezia Giulia).
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 6, comma 5, lettera a), L. R. 20/2015
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 41, lettera a), L. R. 34/2015
3 Parole sostituite al comma 1 bis da art. 7, comma 1, L. R. 20/2019