Legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena.
Art. 18
1. In attuazione dell' articolo 16 della legge 38/2001 , è istituito nel bilancio regionale il Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, cui affluiscono i fondi statali secondo la ripartizione determinata ai sensi dell’articolo 18 ante della presente legge.
2. A valere sul fondo di cui al comma 1 sono finanziate le attività e le iniziative promosse e svolte dagli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena che la Regione riconosce di preminente rilevanza e interesse per la minoranza stessa.
8. Per gli organismi a carattere associativo o federativo di cui al comma 5, nell'ambito della percentuale complessiva spettante a ciascuno di essi, è espressamente indicata la quota destinata al sostegno dei programmi di attività degli enti e organizzazioni minori della minoranza linguistica slovena, aderenti ai medesimi organismi a carattere associativo o federativo, che operano nei settori delle attività culturali, artistiche, ricreative e sportive. Gli enti e le organizzazioni minori della minoranza slovena che beneficiano del suddetto sostegno dei propri programmi di attività, devono essere iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'articolo 5.
9. Una percentuale dell'importo stanziato a carico del Fondo di cui al comma 1 è destinata a sostenere gli enti e le organizzazioni minori della minoranza slovena, iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'articolo 5, che organizzano in maniera prevalente attività e servizi educativi, quali il funzionamento di doposcuola e centri estivi in lingua slovena, e promuovono lo sviluppo degli scambi culturali e delle attività giovanili anche transfrontaliere. La percentuale di cui al presente comma è parimenti indicata in apposita tabella allegata alla legge finanziaria.
10. La percentuale residua dell'importo stanziato a carico del Fondo di cui al comma 1 è destinata al sostegno di iniziative di particolare rilevanza finalizzate alla valorizzazione della lingua e del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena, realizzate da enti e organizzazioni della minoranza slovena iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'articolo 5 anche in collaborazione tra loro.
11. Prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale del disegno di legge sulla legge finanziaria regionale, sulla proposta di suddivisione delle percentuali spettanti agli enti e alle categorie sopra individuate, viene sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8. Sulla medesima proposta, la Commissione competente del Consiglio regionale dispone l'audizione dei componenti la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena.
12. Con regolamento regionale sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dei contributi concessi a valere sul Fondo di cui al comma 1, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
Note:
1 Derogata la disciplina della lettera a) del comma 2 da art. 6, comma 14, L. R. 6/2013
2 Derogata la disciplina della lettera b) del comma 2 da art. 6, comma 14, L. R. 6/2013
3 Articolo sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 6/2014
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 5, lettera b), L. R. 20/2015
5 Comma 4 sostituito da art. 7, comma 57, lettera a), L. R. 31/2017
6 Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 57, lettera b), L. R. 31/2017
7 Comma 6 sostituito da art. 7, comma 57, lettera c), L. R. 31/2017
8 Comma 7 sostituito da art. 7, comma 57, lettera d), L. R. 31/2017
9 Comma 7 bis aggiunto da art. 7, comma 57, lettera e), L. R. 31/2017
10 Comma 6 sostituito da art. 1, comma 28, L. R. 12/2018
11 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 4 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019
12 Parole aggiunte al comma 5 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019