Legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena.
Art. 10
2. Alla Conferenza sono chiamati a partecipare i consiglieri regionali, i componenti della Giunta regionale, i componenti della Commissione consultiva di cui all'articolo 8, i componenti del Comitato istituzionale paritetico e dell'assemblea degli eletti di lingua slovena negli enti locali di cui all'articolo 3 della legge 38/2001, nonché i rappresentanti delle organizzazioni iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 5. Sono inoltre invitati ai lavori della Conferenza il Direttore generale, nonché i dirigenti dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali competenti nelle materie cui attengono gli interventi previsti dalla presente legge.
3. La Conferenza verifica altresì lo stato di attuazione dei provvedimenti a favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 211, L. R. 14/2012
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 23, comma 1, L. R. 12/2017
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 4, L. R. 44/2017
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 10, L. R. 13/2019
5 Parole aggiunte al comma 4 da art. 5, comma 1, L. R. 20/2019
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 30, comma 1, L. R. 13/2020
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 123, lettera c), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 4, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 122, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.