Legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena.
Art. 1
 (Principi generali)
1. Nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana e in armonia con la Costituzione, i principi e le convenzioni di diritto internazionale, la normativa comunitaria e statale, la Regione riconosce e concorre a tutelare e valorizzare la minoranza linguistica slovena, come parte del proprio patrimonio storico, culturale e umano.
3. Le disposizioni della presente legge integrano e danno attuazione alla normativa statale in materia, come recata in particolare dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), dalla legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), e dal decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione), e definiscono, assieme alle norme regionali specificamente rivolte alle minoranze linguistiche friulana e germanofona, le linee fondamentali delle politiche di intervento della Regione a favore delle diversitą culturali e linguistiche presenti nel proprio territorio.