Art. 3
(Rapporti internazionali)
1. Nei rapporti istituzionali di carattere internazionale la Regione promuove e sostiene, nell'ambito delle proprie competenze, le politiche e le iniziative atte a rafforzare e valorizzare le diversitą culturali e linguistiche, con particolare attenzione a quelle legate alla presenza di minoranze linguistiche sul territorio.
2. In particolare, nell'ambito dei rapporti istituzionali con la Repubblica di Slovenia, la Regione promuove e dą impulso a iniziative atte a garantire il miglioramento del livello di tutela della minoranza linguistica slovena presente nel Friuli Venezia Giulia e della comunitą nazionale italiana in Slovenia e a favorire una migliore conoscenza e fruizione delle lingue minoritarie nei rispettivi territori di insediamento.
3. In accordo con le autoritą della Repubblica di Slovenia, con le organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 6 e con gli organi rappresentativi della comunitą nazionale italiana in Slovenia, possono essere avviate forme di collaborazione e istituiti organismi congiunti, al fine di migliorare l'integrazione delle due minoranze nella realtą culturale, sociale ed economica transfrontaliera.