2.
Con il fondo istituito dal comma 1 sono finanziate, mediante la concessione di contributi fino all'intero importo della spesa ammissibile, le seguenti attivitā:
a) iniziative realizzate da istituzioni scolastiche pubbliche per il sostegno dello sviluppo dell'offerta formativa e didattica nelle scuole di ogni ordine e grado aventi sede nel territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 2, comma 2, con particolare riguardo a quelle di interscambio studentesco e di personale docente, realizzate in collaborazione con istituzioni scolastiche della Repubblica Slovena;
b) iniziative per lo sviluppo della reciproca conoscenza delle diverse realtā culturali e linguistiche della regione Friuli Venezia Giulia, realizzate da enti e organizzazioni attive per la tutela delle minoranze e la promozione delle diversitā linguistiche e culturali;
c) iniziative per favorire la collaborazione transfrontaliera nei settori della cultura, dell'educazione, dello sport e delle attivitā ricreative, realizzate dagli enti locali territoriali dell'area di insediamento della minoranza slovena, in cooperazione con le locali autoritā della Repubblica Slovena;
d) interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edifici adibiti alle attivitā culturali, ricreative, sportive e sociali della minoranza linguistica slovena, compresi gli immobili di cui all'
articolo 19 della legge 38/2001, realizzati dai proprietari, gestori o affittuari degli immobili stessi.
3. I criteri per la formazione del programma di ripartizione del Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena e il termine per la presentazione delle domande sono fissati con deliberazione annuale della Giunta regionale, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8. Con deliberazione della Giunta regionale č approvato il programma di ripartizione delle risorse del Fondo.
1 Articolo sostituito da art. 7, comma 39, lettera a), L. R. 12/2009