Art. 2
(Ambito territoriale di applicazione)
1. Le norme della presente legge si applicano nell'intero territorio della regione, salvi i casi espressamente riferiti al territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena.
2. Il territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena comprende le aree individuate ai sensi della
legge 38/2001.
3. Nel territorio di cui al comma 2 i provvedimenti della presente legge riguardano anche il resiano e le varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale.