Art. 19 bis
(Ufficio centrale per la lingua slovena)
1. Per l'attuazione di quanto previsto dall' articolo 8 della legge 38/2001, è istituito presso l'Amministrazione regionale l’Ufficio centrale per la lingua slovena con funzioni di gestione e coordinamento delle attività inerenti all'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione.
2. L'Ufficio di cui al comma 1, cui è preposto un responsabile con adeguato livello di professionalità e competenza linguistica, ha una propria autonomia organizzativa e dotazione organica di personale per assicurare lo svolgimento delle proprie attività, si coordina con le altre strutture organizzative regionali, avvalendosi delle specifiche funzioni esercitate dalle stesse e da Insiel SpA.
3. All'Ufficio di cui al comma 1 spetta in particolare provvedere alla creazione e gestione di un portale informatico dedicato all'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione, di un servizio di interpretariato e di un servizio di traduzione e revisione linguistica, nonché alla formazione linguistica del personale operante in lingua slovena nell'Amministrazione regionale e negli enti locali del territorio regionale e all'attività di normazione terminologica e coordinamento linguistico.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 4, comma 41, lettera c), L. R. 34/2015
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019
3 Comma 3 sostituito da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019