Art. 16
(Iniziative per la promozione della conoscenza della lingua slovena)
1. L'Amministrazione regionale, nel quadro delle azioni finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche nonché allo sviluppo e alla diffusione delle attività culturali nella regione, promuove l'apprendimento e la conoscenza della lingua e della cultura slovena e sostiene, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'
articolo 4 della legge 482/1999, la realizzazione di iniziative dirette a favorire l'insegnamento della lingua slovena nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. La Regione promuove iniziative di collaborazione tra le Università del Friuli Venezia Giulia e della Repubblica di Slovenia, da attuare anche sulla base di apposite convenzioni e protocolli d'intesa, per migliorare la formazione e la specializzazione nella lingua slovena dei cittadini della minoranza stessa, in particolare nel settore dell'istruzione universitaria e postuniversitaria, nonché al fine del riconoscimento di diplomi universitari e di esami di stato che abilitano all'esercizio delle professioni.
3. Le iniziative di collaborazione per il riconoscimento di esami che abilitano all'esercizio delle professioni possono essere promosse dalla Regione anche tra soggetti diversi dalle Università.