Art. 12
(Nomi, cognomi e denominazioni slovene)
1. In applicazione dell'
articolo 7 della legge 38/2001, negli atti della Regione è assicurata ai cittadini appartenenti alla minoranza linguistica slovena la corretta scrittura dei nomi e cognomi, compresi i segni diacritici propri dell'alfabeto sloveno.
2. Nel testo delle leggi e dei regolamenti regionali, nonché degli altri atti e documenti, soggetti a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le denominazioni slovene di ex province, comuni e frazioni sono riportate accanto alla denominazione in lingua italiana, in conformità al testo previsto dai rispettivi statuti, compresi i segni diacritici propri dell'alfabeto sloveno.
3. Al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'Amministrazione regionale adegua le attrezzature tecniche e informatiche utilizzate dagli uffici della Regione.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 1, L. R. 20/2019
2 Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 1, L. R. 20/2019