Art. 19
1. La rubrica dell'articolo 23 (Fattorie didattiche) della
legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), è sostituita dalla seguente: <<(Fattorie didattiche e sociali)>>.
2.
Il
comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 18/2004, come modificato dall'
articolo 51, comma 1, della legge regionale 24/2006, è sostituito dal seguente:
<<1. Province erogano contributi, fino ad un massimo dell'80 per cento delle spese ammissibili:a) a favore dei Comuni e delle scuole di ogni ordine e grado della regione, al fine di sostenere le spese per il trasporto collettivo di scolari e studenti nelle fattorie didattiche inserite nell'elenco tenuto e reso pubblico dall'ERSA;
b) a favore dei Comuni per sostenere le attività organizzate e svolte nelle fattorie sociali, inserite nell'elenco tenuto e reso pubblico dall'ERSA, a favore di persone che presentano forme di fragilità o di svantaggio psicofisico o sociale.>>.
4.
Dopo il
comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 18/2004 è inserito il seguente:
<<2 bis. Per fattorie didattiche si intendono anche le aziende agricole gestite e/o utilizzate per l'attività didattica e formativa dagli istituti professionali agrari, istituti tecnici agrari e università.>>.
5. Al
comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 18/2004 le parole <<e dei componenti il nucleo familiare conducente una fattoria didattica>> sono sostituite dalle seguenti: <<e degli educatori, nonché degli imprenditori singoli o associati e loro familiari, dipendenti e soci impegnati nelle aziende>>.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'
articolo 23, comma 3, della legge regionale 18/2004, come modificato dal comma 5, fanno carico all'unità previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 6800 e 6802 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.