Legge regionale 17 ottobre 2007, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 10/03/2022

Modifiche alle leggi regionali 25/1996 in materia di agriturismo, 15/2000 in materia di prodotti biologici nelle mense pubbliche, 18/2004 in materia di fattorie didattiche e 24/2006, in materia di strade del vino.
Art. 19
1. La rubrica dell'articolo 23 (Fattorie didattiche) della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), è sostituita dalla seguente: <<(Fattorie didattiche e sociali)>>.
3. Al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 18/2004, come modificato dall'articolo 51, comma 2, della legge regionale 24/2006, le parole <<aziende agricole>> sono sostituite dalle seguenti: <<aziende del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura>>.
5. Al comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 18/2004 le parole <<e dei componenti il nucleo familiare conducente una fattoria didattica>> sono sostituite dalle seguenti: <<e degli educatori, nonché degli imprenditori singoli o associati e loro familiari, dipendenti e soci impegnati nelle aziende>>.
6. Al comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 18/2004 dopo le parole <<fattorie didattiche>> sono aggiunte le seguenti: <<e sociali>>.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 23, comma 3, della legge regionale 18/2004, come modificato dal comma 5, fanno carico all'unità previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 6800 e 6802 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.