Legge regionale 17 ottobre 2007, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 10/03/2022

Modifiche alle leggi regionali 25/1996 in materia di agriturismo, 15/2000 in materia di prodotti biologici nelle mense pubbliche, 18/2004 in materia di fattorie didattiche e 24/2006, in materia di strade del vino.
CAPO I
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25/1996 (DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO)
Art. 2
1.
L'articolo 2 della legge regionale 25/1996 è sostituito dal seguente:
<<Art. 2
 (Definizioni)
1. Per attività agrituristiche s'intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli nei limiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), e dai familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali, di acquacoltura e di pesca che devono comunque rimanere principali.
2. L'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), e pertanto l'attività ittituristica è assimilata a quella agrituristica in armonia con l'articolo 3 dello stesso decreto legislativo 226/2001. Se non espressamente previsto dalla normativa, quanto disposto dalla presente legge per l'attività agrituristica si applica anche all'attività ittituristica e i riferimenti all'attività agricola e ai prodotti agricoli devono intendersi anche all'attività e ai prodotti della pesca.
3. Il carattere di principalità dell'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali, di acquacoltura e di pesca rispetto a quella agrituristica si intende realizzato quando in quest'ultima vengono utilizzati spazi aziendali e prodotti derivanti prevalentemente dall'attività dell'azienda agricola e il tempo-lavoro impiegato nell'attività agricola è superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica.
6. Sono assimilati ai prodotti tipici regionali quelli tradizionali indicati nel decreto ministeriale 18 luglio 2000 e quelli certificati con attestazione di specificità riconosciuta dall'Amministrazione regionale.
7. Lo svolgimento di attività agrituristica, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione dalla destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.
8. Rientrano nell'attività agrituristica:
a) l'ospitalità per soggiorno, in appositi locali aziendali a ciò adibiti;
b) l'accoglimento in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili;
c) la somministrazione di pasti e di bevande, compresi gli alcolici e superalcolici, tipici della regione, ricavati prevalentemente da prodotti aziendali ottenuti attraverso lavorazioni interne o esterne all'azienda;
d) l'organizzazione di attività didattiche, ricreative di tipo sportivo e culturale, nonché di iniziative espositive dedicate alle testimonianze del mondo rurale ancorché svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa; con il regolamento di cui all'articolo 5 sono disciplinate le procedure per il rilascio della relativa autorizzazione e le modalità di esercizio delle attività didattiche;
e) l'organizzazione di attività escursionistiche con veicoli tipici in ambito rurale e con mezzi nautici in ambito fluviale, marino e lagunare;
f) la vendita dei prodotti dell'azienda agricola, se svolta nei locali adibiti all'attività agrituristica, secondo le disposizioni di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti), e all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);
g) l'organizzazione dell'attività agrituristico-venatoria, nel rispetto della normativa vigente in materia venatoria;
h) il nolo di cicli e mezzi nautici, nel limite massimo di due natanti per azienda agrituristica;
i) l'accoglienza degli ospiti ai fini della degustazione organizzata di prodotti aziendali e di prodotti tipici e tradizionali regionali, questi ultimi intesi come cibi non cucinati, esercitata dai soggetti aderenti alle Strade del vino, riconosciute ai sensi della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle <<Strade del vino>>); l'organizzazione di iniziative ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole; la degustazione organizzata di prodotti aziendali e di prodotti tipici e tradizionali regionali esercitata da produttori, sia singoli che associati, attivata al di fuori degli ambiti delle <<Strade del vino>>.
9. I mezzi nautici di cui al comma 8, lettere e) e h), possono ottenere il diritto di ormeggio negli spazi portuali riservati alle imbarcazioni e ai natanti da pesca e da lavoro. I Comuni, nella redazione o revisione dei piani dei porti, provvedono, ove possibile, ad adeguare la dimensione delle aree destinate all'ormeggio dei mezzi nautici di cui al comma 8, lettere e) e h), e degli spazi di relazione a terra. Nell'assegnazione degli ormeggi di cui al presente comma hanno priorità i mezzi nautici tradizionali e quelli a propulsione ecologica. La richiesta di ormeggio può essere avanzata dalle aziende agrituristiche esclusivamente nei porti ricadenti nel territorio del Comune ove è insediata la sede legale dell'azienda.
10. Sono considerati prodotti aziendali quelli ottenuti e lavorati dall'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola attraverso lavorazioni esterne.
11. Si considerano, altresì, di produzione aziendale i prodotti agricoli e agroalimentari trasformati acquistati dalle cooperative presso le quali sono state conferite o vendute, anche tramite i centri cooperativi di raccolta a esse associati, le materie prime oggetto di trasformazione nel limite del quantitativo conferito o venduto.
12. L'attività di vendita da parte dei produttori agricoli dei propri prodotti, se svolta disgiuntamente dalle attività di cui al comma 8, lettere a), b) e c), rimane soggetta esclusivamente alla legislazione che specificatamente la riguarda.
13. Ai fini di cui al comma 8, lettera i), la materia prima utilizzata per la degustazione dei prodotti riferiti alla sola somministrazione fredda, ovvero cibi non cucinati, rientra nel calcolo delle percentuali di cui al comma 4.>>.

Art. 5
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 25/1996 le parole <<Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore all'agricoltura,>> sono sostituite dalle seguenti: <<Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna,>>.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 3/2022 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, c. 2 bis, L.R. 25/1996.
Art. 7
1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 25/1996 dopo le parole <<dall'iscrizione nell'elenco.>> sono aggiunte le seguenti: <<Il corso di formazione professionale deve essere specifico per l'iscrizione nell'elenco al fine dello svolgimento della sola attività agrituristica nell'ambito delle Strade del vino, dell'attività agrituristica di fattorie didattiche e dell'attività agrituristica di degustazione organizzata di prodotti aziendali.>>.
2. Al comma 1 bis dell'articolo 8 della legge regionale 25/1996 dopo le parole <<codice civile>> sono aggiunte le seguenti: <<, o da un socio della società>>.
Art. 8
1.
L'articolo 9 della legge regionale 25/1996 è sostituito dal seguente:
<<Art. 9
 (Autorizzazione comunale)
1. Il Comune ove sono ubicati gli immobili destinati all'attività agrituristica provvede, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 96/2006, al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività stessa, fissandone limiti e modalità.
3. Il Comune provvede sulle domande entro trenta giorni dal loro ricevimento. Copia dell'autorizzazione è trasmessa alle commissioni provinciali di cui all'articolo 8, alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, alla Direzione centrale attività produttive e all'ERSA.
4. L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione non si applicano le vigenti norme regionali in materia di esercizio di affittacamere.
6. Nel caso di subentro di uno o più eredi, a seguito di decesso del titolare o a seguito di modifiche inerenti la titolarità dell'azienda all'interno del medesimo nucleo familiare, l'autorizzazione comunale può essere concessa in via provvisoria per dodici mesi. Il subentrante deve comunque produrre la documentazione di cui al comma 2, lettera e) ed, entro dodici mesi, la documentazione di cui al comma 2, lettera a).
7. Al fine del rilascio dell'autorizzazione comunale per il solo esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 8, lettera i), i soggetti interessati presentano al Comune competente per territorio la richiesta, allegando la planimetria dei locali da adibire allo scopo, una relazione illustrativa delle caratteristiche dell'azienda dalla quale si evince l'idoneità dei locali sotto il profilo igienico sanitario e un'autocertificazione relativa al possesso dell'attestato di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7.
8. Il Comune, qualora ricorrano le condizioni, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, rilascia le autorizzazioni di: "attività agrituristica nell'ambito delle Strade del vino", "attività agrituristica di fattorie didattiche", "attività agrituristica di degustazione organizzata di prodotti aziendali", di cui all'articolo 2, comma 8, lettere d) e i).>>.

Art. 9
Art. 11
1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 della legge regionale 25/1996 la parola <<sindaco>> è sostituita dalla seguente: <<Comune>>.
5. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 25/1996 le parole <<alla Direzione regionale dell'agricoltura, alla Direzione regionale del commercio e del turismo>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, alla Direzione centrale attività produttive>>.
6. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 25/1996 le parole <<Presidente della Giunta regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<Presidente della Regione>>.
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera l), L. R. 28/2017
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera l), L. R. 28/2017
CAPO II
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15/2000 (NORME PER L'INTRODUZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI, TIPICI E TRADIZIONALI NELLE MENSE PUBBLICHE E PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE ALIMENTARE)
Art. 16
1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 15/2000 dopo la parola <<totale>> sono aggiunte le seguenti: <<della spesa dichiarata per l'acquisto delle derrate alimentari usate>>.
Art. 17
1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 15/2000, come modificato dall'articolo 46, comma 1, della legge regionale 24/2006, le parole <<Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione centrale competente in materia di salute>>.
Art. 18
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 15/2000 dopo la parola <<utenti,>> sono aggiunte le seguenti: <<ivi compresa la realizzazione di orti scolastici, nonché>>.
CAPO III
Art. 19
1. La rubrica dell'articolo 23 (Fattorie didattiche) della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), è sostituita dalla seguente: <<(Fattorie didattiche e sociali)>>.
3. Al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 18/2004, come modificato dall'articolo 51, comma 2, della legge regionale 24/2006, le parole <<aziende agricole>> sono sostituite dalle seguenti: <<aziende del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura>>.
5. Al comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 18/2004 le parole <<e dei componenti il nucleo familiare conducente una fattoria didattica>> sono sostituite dalle seguenti: <<e degli educatori, nonché degli imprenditori singoli o associati e loro familiari, dipendenti e soci impegnati nelle aziende>>.
6. Al comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 18/2004 dopo le parole <<fattorie didattiche>> sono aggiunte le seguenti: <<e sociali>>.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 23, comma 3, della legge regionale 18/2004, come modificato dal comma 5, fanno carico all'unità previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 6800 e 6802 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
CAPO IV
 INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE IN DIFFICOLTÀ NEL SETTORE ZOOTECNICO
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 2, comma 4, L. R. 9/2008
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 5, L. R. 9/2008
CAPO V
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24/2006 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLE STRADE DEL VINO
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 8, comma 1, lettera f), L. R. 22/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 23
1.
Al comma 1 dell'articolo 68 della legge regionale 24/2006 dopo la lettera ww) è aggiunta la seguente:
<<ww bis) l'articolo 15 della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle <<Strade del vino>>);>>.

CAPO VI
 NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 24
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 25/1996, come modificato dall'articolo 3, fanno carico all'unità previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 6800 e 6802 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 della legge regionale 25/1996, come sostituito dall'articolo 12, fanno carico all'unità previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 6800 e 6802 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 della legge regionale 25/1996, come sostituito dall'articolo 12, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.537 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento al capitolo 956 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 17 della legge regionale 25/1996, come modificato dall'articolo 13, fanno carico all'unità previsionale di base 11.1.330.2.352 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 6293, 6294, 6295 e 6298 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 della legge regionale 15/2000, come modificato dall'articolo 18, fanno carico all'unità previsionale di base 11.5.330.1.375 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
6. Per l'esercizio delle funzioni delegate alle Province ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 24/2006, come sostituito dall'articolo 21, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare fondi alle Amministrazioni provinciali in proporzione alle relative estensioni territoriali e al numero delle aziende vitivinicole iscritte agli Albi di denominazione di origine.
7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 fanno carico all'unità previsionale di base 11.1.330.1.481 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6904 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
8. L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA è autorizzata a trasferire alle Amministrazioni provinciali, d'intesa con l'Amministrazione regionale, i fondi a suo tempo ricevuti per le finalità connesse alle <<Strade del Vino>> e non impegnati alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Con riferimento al finanziamento autorizzato ai sensi dell'articolo 6, commi da 94 a 96, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), il programma di attività presentato dal beneficiario può contemplare anche interventi già realizzati nel corso dell'anno 2007 in data anteriore all'entrata in vigore della predetta disposizione.