<<Art. 14
(Sanzioni)
1. Chiunque, sprovvisto dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 9, eserciti l'attivitā agrituristica o contravvenga all'utilizzo della denominazione come prescritto dall'articolo 20, č soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro e alla immediata cessazione dell'attivitā oppure dell'utilizzo della denominazione.
2. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 3 č soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di 200 euro.
3. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), č soggetto alle sanzioni amministrative del pagamento delle somme di 200 euro, 300 euro e 500 euro rispettivamente per il primo, secondo e terzo comportamento sanzionabile.
4. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni della
legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche.>>.