Legge regionale 20 agosto 2007 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

Capo IV

Affidamento dei servizi di trasporto pubblico

Art. 17

(Procedure di affidamento)

1. L'Amministrazione regionale affida i servizi di trasporto pubblico secondo le procedure di legge a soggetti in possesso dei necessari requisiti normativamente previsti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale.

2. I servizi di trasporto pubblico sono affidati con il contratto di cui all'articolo 18, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 e sulla base di quanto previsto dal PRTPL.

3. L'Amministrazione regionale individua nel bando di gara la natura giuridica che l'affidatario deve assumere per tutta la durata dell'affidamento qualora questi abbia partecipato alla gara sotto forma di associazione temporanea d'impresa.

4. Gli atti procedurali prevedono che:

a) la disponibilità a qualunque titolo di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali essenziali per l'effettuazione del servizio non costituisca elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti;

b) i beni di cui alla lettera a) siano messi a disposizione del successivo aggiudicatario del servizio secondo le condizioni contrattuali;

c) i beni acquistati con fondi pubblici erogati dalla Regione siano trasferiti al soggetto subentrante in caso di subentro di nuova impresa;

d) il soggetto affidatario stabilisca una sede operativa nell'ambito del territorio regionale.

5.

( ABROGATO )

(6)

6. Il bando può stabilire le modalità di offerta progettuale per la strutturazione dei servizi flessibili secondo le indicazioni del PRTPL e può individuare ulteriori servizi da affidare utilizzando il ribasso offerto. Il bando garantirà che le comunicazioni dell'affidatario con l'utenza avvengano anche attraverso l'uso delle lingue minoritarie delle minoranze linguistiche storicamente presenti sul territorio regionale.

7. Il ribasso d'asta e le risorse di bilancio disponibili ai sensi dell'articolo 43, nonché quelle disponibili in seguito ai meccanismi di condivisione dei ricavi da traffico, non impegnate per fare fronte agli obblighi contrattuali assunti, o comunque non utilizzate confluiscono in un fondo che l'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare per:

a) servizi flessibili, subordinatamente alla compartecipazione finanziaria comunale in misura non inferiore al 50 per cento;

b) servizi aggiuntivi;

c) interventi finalizzati al miglioramento della quantità e qualità dei servizi di trasporto pubblico, ivi incluso l'acquisto di mezzi ferroviari.

(1)(2)(5)

7 bis. Entro il mese di dicembre di ogni anno, la Giunta regionale delibera la ripartizione delle risorse confluite nel fondo di cui al comma 7, derivanti dai ribassi d'asta, da somme impegnate e non erogate a fronte della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, da sanzioni amministrative comminate ai gestori dei servizi per minori servizi resi, nonché da eventuali somme non impegnate nel corso di ciascun esercizio finanziario, tra le azioni indicate alle lettere a), b) e c), dello stesso comma 7.

(3)

7 ter. L'Assessore regionale alle finanze è autorizzato a effettuare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7 bis.

(4)

Note:

Parole aggiunte al comma 7 da art. 4, comma 97, lettera a), L. R. 14/2012

Parole aggiunte alla lettera c) del comma 7 da art. 4, comma 97, lettera b), L. R. 14/2012

Comma 7 bis aggiunto da art. 4, comma 97, lettera c), L. R. 14/2012

Comma 7 ter aggiunto da art. 4, comma 97, lettera c), L. R. 14/2012

Integrata la disciplina della lettera c) del comma 7 da art. 4, comma 9, L. R. 5/2013

Comma 5 abrogato da art. 35, comma 1, L. R. 21/2013

Art. 18

(Contratto di servizio)

(1)

1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico è regolato da contratti di servizio stipulati tra la Regione e l'impresa o le imprese affidatarie, a seguito dell'espletamento delle procedure di cui all'articolo 17.

2. I contenuti minimi del contratto di servizio sono:

a) durata;

b) corrispettivo, modalità di pagamento, struttura tariffaria ed eventuali adeguamenti;

c) caratteristiche dei servizi offerti, programma di esercizio, nonché modalità di loro eventuale modifica e implementazione nell'ambito degli obiettivi di efficienza e efficacia definiti nel PRTPL;

d) standard qualitativi minimi del servizio;

e) obbligo e modalità di trasferimento del personale, modalità di trasferimento dei beni e dell'esercizio del diritto di prelazione in caso di subentro di impresa e criteri di valutazione economica dei beni da trasferire così come individuati nel contratto stesso;

f) obbligo di fornire i dati necessari per il monitoraggio qualitativo e quantitativo del servizio;

g) garanzie e penali;

h) modalità e limiti per l'affidatario di ridefinire i rapporti con il personale dipendente e con il capitale investito per l'effettuazione del servizio, in caso di forti discontinuità nella quantità di servizi richiesti nel periodo di validità del contratto di servizio;

i) tempi e modalità di esecuzione delle verifiche periodiche sulla qualità e quantità dei servizi prestati.

2 bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, in attuazione dell'articolo 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), la stazione appaltante, su proposta del Responsabile unico del procedimento, nomina il direttore dell'esecuzione del contratto.

(2)

Note:

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 18, L. R. 22/2010

Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 6, L. R. 44/2017

Art. 19

(Durata)

(1)

1. La durata del contratto di servizio è stabilita nei limiti prescritti dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia.

(2)

2.

( ABROGATO )

(3)

3.

( ABROGATO )

(4)

Note:

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 18, L. R. 22/2010

Comma 1 sostituito da art. 4, comma 14, lettera a), L. R. 23/2013

Comma 2 abrogato da art. 4, comma 14, lettera b), L. R. 23/2013

Comma 3 abrogato da art. 4, comma 14, lettera b), L. R. 23/2013

Art. 20

(Corrispettivo)

1. La Regione provvede al pagamento del corrispettivo secondo le modalità previste dal contratto di servizio.

2. Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dal corrispettivo né dai proventi di tutti i servizi di trasporto pubblico svolti restano a carico dell'affidatario.

Art. 21

(Modifica dei servizi)

1. I servizi ferroviari, ferroviari metropolitani, automobilistici, tramviari e marittimi possono essere modificati negli orari e nei percorsi anche su istanza degli enti locali per esigenze d'interesse pubblico e al fine della migliore gestione del servizio, senza ulteriori oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 43, secondo le modalità contrattualmente previste, e conformemente al PRTPL.

2. Limitatamente ai servizi automobilistici, tramviari e marittimi, la Provincia è delegata a provvedere alle modifiche necessarie per assicurare il migliore livello di servizio all'utenza, dandone comunicazione alla Regione.

3. Gli eventuali maggiori oneri delle modifiche possono essere compensati con eventuali minori oneri conseguenti a riduzioni di corrispettivo per fatti contrattualmente stabiliti o comunque conseguenti al ridotto assolvimento contrattuale del programma di esercizio, fra i quali, in particolare, minori servizi per indisposizione dei conducenti, per scioperi del personale aziendale, per altre cause di forza maggiore.

Art. 22

(Servizi aggiuntivi)

1. L'affidatario è obbligato a fornire, agli stessi patti e condizioni del contratto di servizio, prestazioni aggiuntive entro il limite economico del 20 per cento del corrispettivo determinato dal contratto stesso, coerentemente alle previsioni del PRTPL e qualora sia necessario per la migliore gestione del servizio attivare nuovi servizi o modificare quelli già esistenti.

2. La Provincia può attivare direttamente, anche su proposta comunale, i servizi aggiuntivi di cui al comma 1 limitatamente al trasporto automobilistico, tramviario e marittimo e purché non comportino ulteriori oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 43. La Provincia comunica alla Regione l'attivazione dei servizi aggiuntivi.

3. I Comuni possono attivare i servizi aggiuntivi di cui al comma 1, senza oneri a carico del bilancio regionale e limitatamente al trasporto automobilistico, marittimo e tramviario, previo nulla-osta della Provincia, che ne comunica l'attivazione alla Regione.

Art. 23

(Obblighi dell'affidatario)

1. L'affidatario del servizio è tenuto all'osservanza degli obblighi derivanti dall'aggiudicazione della gara e dalla sottoscrizione del contratto di servizio di cui all' articolo 18. In particolare l'affidatario è tenuto a:

a) effettuare il servizio come previsto dal contratto;

b) garantire la puntualità, la regolarità e la sicurezza del servizio;

c) utilizzare personale qualificato e materiale idoneo;

d) garantire la qualità del servizio e una adeguata informazione all'utenza;

e) consentire e favorire senza indugio il libero accesso a veicoli, impianti e documentazione amministrativa e contabile, relativi ai servizi svolti nell'ambito del contratto di servizio, da parte dei soggetti preposti dalla presente legge alla vigilanza e al controllo, nonché consentire l'accesso alla documentazione anche per via telematica sulla base di specifiche operative stabilite dall'affidante;

f) dotarsi di un direttore o di un responsabile tecnico dell'esercizio che risponda del regolare svolgimento e della sicurezza del servizio;

g) adottare la carta dei servizi;

h) effettuare campagne di promozione del trasporto pubblico;

i) applicare, per ciascuna tipologia di attività del comparto dei trasporti svolta nell'ambito del contratto di servizio, il rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle organizzazioni datoriali di categoria e dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative;

j) assumere il personale dipendente del gestore cessante, ad eccezione di quello che il cessante intende conservare alle proprie dipendenze, con il mantenimento nel tempo dei diritti acquisiti dal lavoratore tramite contrattazione nazionale collettiva di lavoro, contrattazione integrativa e, in generale, per ciò che attiene a retribuzione, anzianità e profili professionali;

k) prestare idonee garanzie.

Art. 24

(Carta dei servizi)

1. La Regione, ai fini di quanto previsto all'articolo 7, approva lo schema-tipo della carta dei servizi, sentite le Province, le associazioni di tutela dei consumatori e le associazioni imprenditoriali interessate, indicandone i contenuti minimi e, in particolare, le modalità di accesso alle informazioni, di reclamo e di esperimento delle azioni a tutela dei diritti dell'utenza, i livelli minimi garantiti per ciascun servizio e le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza da parte dell'affidatario, nonché le modalità della sua diffusione.

Art. 25

(Revoca)

1. La Regione revoca l'affidamento con conseguente risoluzione del contratto di servizio nei seguenti casi:

a) modifica o revisione sostanziale dell'organizzazione dei servizi o di parte di essi;

b) venir meno delle esigenze di interesse pubblico alla base dell'affidamento, ovvero qualora sorgano nuove e preponderanti esigenze di interesse pubblico;

c) inadeguatezza del servizio di trasporto rispetto alle sopravvenute esigenze dell'utenza, per estensione o intensità;

d) altri casi previsti dal contratto e dalla normativa vigente.

2. In caso di revoca è riconosciuto all'affidatario cessato un equo indennizzo tenuto conto del pregiudizio subito.

Art. 26

(Decadenza)

1. La Regione può pronunciare la decadenza dell'affidatario, con conseguente risoluzione del contratto, nei seguenti casi:

a) venir meno dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale previsti dalla normativa vigente;

b) grave inadempienza degli obblighi derivanti dalla legge o dall'affidamento;

c) gravi irregolarità o mancanze in materia di sicurezza del servizio;

d) irregolarità specificamente previste nel contratto di servizio;

e) grave violazione delle prescrizioni dettate dall'ente incaricato dell'attività di vigilanza e controllo sul servizio;

f) gravi irregolarità sulla tutela giuridica, normativa e contrattuale dei lavoratori dipendenti;

g) mancato inizio del servizio entro il termine di ventiquattro mesi dall'aggiudicazione della gara e comunque entro la data fissata nel contratto di servizio;

h) mancata adozione o pubblicizzazione della carta dei servizi;

i) mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e);

j) altri casi previsti dal contratto e dalla normativa vigente.

2. In caso di decadenza dall'affidamento è escluso qualsiasi indennizzo a favore dell'affidatario del servizio, il quale risarcisce la Regione in relazione agli eventuali maggiori oneri che la stessa debba sostenere per il riaffidamento del servizio al nuovo gestore e in relazione agli ulteriori danni.

3. L'Ente cui compete la vigilanza, qualora riscontri violazioni degli obblighi inerenti alla sicurezza, le contesta immediatamente all'affidatario, invitandolo alla regolarizzazione e fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative.

4. L'affidatario può presentare osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

5. La Provincia, decorso il termine di cui al comma 4, trasmette la documentazione alla Regione, unitamente alle eventuali osservazioni fatte pervenire dall'affidatario, al fine dell'adozione degli eventuali provvedimenti consequenziali.

Art. 27

(Subaffidamento dei servizi)

1. L'affidatario può subaffidare ad altra impresa i servizi di trasporto pubblico e le attività correlate, previa autorizzazione regionale per una quota non superiore al 20 per cento.

(1)

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

a) possesso da parte dell'impresa subaffidataria dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale necessari per l'esercizio del servizio subaffidato, nonché rispetto delle norme vigenti e delle prescrizioni regionali impartite;

b) rispetto da parte del subaffidatario della contrattazione collettiva;

c) riconoscimento e mantenimento nel tempo da parte del subaffidatario dei diritti acquisiti dai lavoratori eventualmente trasferiti dall'affidatario, come individuati dall'articolo 23, comma 1, lettera j);

d) impegno dell'affidatario a riassumere il personale eventualmente trasferito al subaffidatario qualora questi cessi l'attività di subaffidamento per qualsivoglia ragione. L'affidatario provvede alla riassunzione riconoscendo e mantenendo i diritti acquisiti nel tempo dal personale tramite contrattazione collettiva nazionale di lavoro, contrattazione integrativa e in generale per ciò che attiene a retribuzione, anzianità e profili professionali;

e) impegno dell'affidatario di riassumere il personale eventualmente trasferito all'impresa subaffidataria.

3. L'affidatario e l'impresa subaffidataria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

4. La decadenza o la revoca dell'affidamento comporta la contestuale decadenza del subaffidamento, senza riconoscimento di alcun indennizzo.

5. In caso di trasferimento dei lavoratori dall'impresa affidataria a quella subaffidataria si applicano le disposizioni dell'articolo 28, comma 2.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 16, comma 3, L. R. 13/2014

Art. 28

(Cessazione e subentro dell'affidatario)

1. La cessazione del servizio, il mancato rinnovo, la decadenza e la risoluzione del contratto per causa imputabile all'affidatario non comportano alcun diritto all'indennizzo a favore dell'affidatario.

2. Il trasferimento del personale dipendente dal gestore cessante all'affidatario subentrante è effettuato in coerenza alle indicazioni dell'articolo 23, comma 1, lettera j).

3. I criteri e le procedure di cui al comma 2 sono applicati anche nel caso in cui, a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali, il servizio sia affidato al soggetto precedentemente affidatario.

4. Qualora alla scadenza dell'affidamento l'affidatario non abbia conseguito l'integrale recupero degli investimenti effettuati mediante il loro totale ammortamento, la quota parte residua degli ammortamenti è posta a carico dell'affidatario subentrante secondo i principi e le modalità di una stima, stabiliti con apposito regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 29

(Sanzioni amministrative per l'affidatario)

1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro all'affidatario che incorra nelle seguenti infrazioni:

a) variazione non autorizzata dei percorsi di esercizio;

b) variazione non autorizzata degli orari di esercizio;

c) inosservanza delle prescrizioni di esercizio.

2. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro all'affidatario che incorra nelle seguenti infrazioni:

a) variazioni non autorizzate o mancata applicazione delle tariffe approvate;

b) soppressione non autorizzata di linee o corse;

c) infrazioni a prescrizioni o norme di sicurezza, sia sotto il profilo tecnico che assicurativo;

d) impiego di personale addetto al movimento inidoneo o privo di legittimazione;

e) distrazione di materiale rotabile priva di autorizzazione;

f) contestuale violazione plurima di infrazioni di cui al comma 1 o recidiva in ciascuna di esse.

3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro in caso di contestuale violazione plurima delle infrazioni di cui al comma 2 o recidiva in ciascuna di esse.

4. Chiunque eserciti servizi di trasporto pubblico senza titolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo da 5.000 euro a 25.000 euro.

5. Ferme restando le competenze dei soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti disposizioni di legge, i proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo spettano comunque alla Provincia territorialmente competente.

6. Trovano comunque applicazione, per quanto non modificato dalla presente norma e per quanto di competenza della Regione, le disposizioni di cui alla normativa statale vigente e, in particolare, quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto).