Legge regionale 20 agosto 2007 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Principi generali

Art. 1

(Finalità e principi generali)

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la presente legge detta norme attuative del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità e provvede al trasferimento di funzioni sulla base dei principi di adeguatezza, sussidiarietà e autonomia organizzativa e regolamentare in attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).

2. La Regione esercita funzioni di pianificazione, programmazione, indirizzo, coordinamento, monitoraggio e vigilanza in riferimento alle funzioni conferite.

3. Le funzioni conferite e i compiti assegnati possono essere esercitati in forma associata dagli Enti locali nelle forme di cui alla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia).

Art. 2

(Decorrenza dell'esercizio delle funzioni)

1. Le funzioni conferite ai sensi della presente legge sono esercitate dagli Enti locali e dagli altri soggetti destinatari a decorrere dall'1 gennaio 2008, fatto salvo quanto disposto all'articolo 38. A tal fine a far data dall'1 gennaio 2008 è disposto il trasferimento di risorse a favore dei predetti soggetti per l'esercizio delle funzioni conferite.

Art. 3

(Potere sostitutivo)

1. La Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali e sugli altri soggetti destinatari delle funzioni di cui alla presente legge a tutela degli interessi unitari regionali e nel rispetto del principio di leale collaborazione, nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio delle funzioni conferite in forza della presente legge e in particolare delle funzioni delegate e di quelle di cui agli articoli 48, 49 e 52.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente tale termine e sentito l'Ente locale interessato e il Consiglio delle autonomie locali, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario.

Capo II

Pianificazione del sistema regionale di trasporto

Art. 3 bis

(Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica)

(1)

1. La Regione, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, riconosce al sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica valenza strategica per il raggiungimento degli obiettivi del programma di governo e riferimento per la pianificazione territoriale regionale.

2. Il sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica:

a) costituisce il riferimento essenziale per gli interventi infrastrutturali da attuarsi sul territorio;

b)

( ABROGATA )

c) svolge un ruolo propulsivo dello sviluppo economico e sociale regionale;

d) tende al conseguimento di una maggiore efficienza e competitività del sistema produttivo regionale;

e) è predisposto nel rispetto del principio di sostenibilità e persegue l'obiettivo del miglioramento della qualità ambientale.

(2)(4)

3. L'Amministrazione regionale pianifica il sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica attraverso la predisposizione di uno o più strumenti di pianificazione tra loro coordinati con i contenuti e le procedure degli articoli che seguono. Il coordinamento è assicurato:

a) dalla Giunta regionale attraverso l'adozione di linee di indirizzo;

b) dal direttore centrale attraverso l'adozione delle formule organizzative necessarie a garantire la partecipazione dei competenti servizi.

(3)

Note:

Articolo aggiunto da art. 54, comma 2, L. R. 16/2008

Lettera b) del comma 2 interpretata da art. 6, comma 11, L. R. 18/2011

Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 166, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 15, comma 1, L. R. 13/2014

Art. 3 ter

(Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto)

(1)(2)

1. Il Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto comprende in particolare il Piano regionale delle infrastrutture di trasporto che individua gli interventi infrastrutturali necessari a un organico e ordinato sviluppo delle reti di trasporto con l'obiettivo di favorire la massima integrazione del trasporto su strada con il trasporto ferroviario, marittimo e aereo.

2. Il Piano regionale delle infrastrutture di trasporto è costituito da:

a) un documento che analizza il quadro conoscitivo di riferimento;

b) un documento che definisce le finalità e gli obiettivi del Piano, descrive le azioni volte al conseguimento di tali obiettivi e individua i criteri generali delle scelte e le priorità degli interventi;

c) idonee rappresentazioni cartografiche;

d) norme di attuazione del Piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie a integrare le tavole grafiche e ad assicurare la portata dei suoi contenuti;

e) una relazione illustrativa.

3. I documenti di cui al comma 2 possono essere prodotti e rappresentati anche attraverso banche dati e altri sistemi informatici.

4. Il procedimento di formazione e l'efficacia del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto sono disciplinati dall'articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto di interesse regionale), e successive modifiche.

Note:

Articolo aggiunto da art. 54, comma 2, L. R. 16/2008

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 15, L. R. 18/2011

Art. 3 quater

(Sistema regionale della mobilità di persone)

(1)(2)

1. Il sistema regionale della mobilità di persone comprende in particolare:

a) il Piano regionale del trasporto pubblico locale di cui al Titolo II, Capo III;

b) il Piano regionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 (Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale), e successive modifiche;

c) la disciplina di cui alla legge regionale 24 marzo 1981, n. 15 (Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci), e successive modifiche;

d) il Piano regionale della mobilità ciclistica (PREMOCI) di cui all'articolo 7 della legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 (Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa).

(3)

Note:

Articolo aggiunto da art. 54, comma 2, L. R. 16/2008

Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 3, L. R. 8/2018

Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 16, comma 1, L. R. 8/2018

Art. 3 quinquies

(Sistema regionale della mobilità delle merci e della logistica)

(1)

1. Il sistema regionale della mobilità delle merci e della logistica comprende in particolare il Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica disciplinato dal Titolo I della legge regionale 41/1986 ed è finalizzato:

a) alla messa a sistema delle infrastrutture puntuali e lineari, nonché dei servizi che fanno capo al territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, nel quadro della promozione di una piattaforma logistica integrata regionale che garantisca l'equilibrio modale e quello territoriale;

b) alla predisposizione, in attuazione del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica, di programmi triennali di intervento per l'utilizzo delle risorse finanziarie comunque disponibili.

Note:

Articolo aggiunto da art. 54, comma 2, L. R. 16/2008