Legge regionale 20 agosto 2007 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

Art. 9

(Funzioni della Regione)

1. La Regione svolge in materia di trasporto pubblico regionale e locale funzioni e compiti di pianificazione, programmazione e indirizzo e in particolare:

a) elabora e approva il PRTPL di cui all'articolo 13;

b) affida i servizi di trasporto pubblico e gestisce i relativi contratti di servizio;

c) definisce il sistema tariffario del trasporto pubblico e i suoi adeguamenti;

d) provvede all'organizzazione di un sistema di controllo evoluto dei servizi di trasporto;

e) controlla la regolarità dello svolgimento dei servizi ferroviari in base agli obblighi del contratto di servizio;

f) coordina e vigila sull'attività delegata alle Province;

g) approva lo schema-tipo della carta dei servizi;

h) svolge le funzioni di cui all'articolo 21, comma 1;

i) attiva i servizi aggiuntivi di interesse regionale e riceve le comunicazioni sui servizi aggiuntivi attivati dalle Province ai sensi dell'articolo 22, comma 2;

j) svolge le funzioni di cui all'articolo 17, comma 7;

k) esercita le attribuzioni individuate dalla presente legge, nonché dall'articolo 11, comma 1, lettere c), d), e) e g), del decreto legislativo 111/2004.