Legge regionale 20 agosto 2007 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024
Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.
Art. 62
(Classificazione delle strade)
1. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade di uso pubblico sul territorio regionale sono così classificate:
a) strade statali;
b) strade regionali;
c)
( ABROGATA )
d) strade comunali;
e) strade vicinali.
(2)
2. Per l'individuazione delle caratteristiche tecniche e funzionali sulla base delle quali viene effettuata la classificazione delle strade trova applicazione quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo 285/1992.
2 bis. In coerenza con i principi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 285/1992 e agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), la classificazione e la declassificazione delle strade di cui al comma 1, lettere da b) a e), è effettuata con le procedure di cui agli articoli 62 bis e 62 ter.
(1)
Note:1 Comma 2 bis aggiunto da art. 34, comma 1, L. R. 25/2015
2 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 7, comma 1, L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.