Legge regionale 20 agosto 2007 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

Art. 56

(Trasferimento di risorse)

1. I beni immobili, i beni mobili registrati e gli altri beni mobili nella disponibilità degli Uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri (ex MCTC) che saranno trasferiti alla Regione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 111/2004, sono trasferiti in proprietà alle Province sulla base di un programma approvato dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di patrimonio e servizi generali di concerto con l'Assessore competente per le materie di cui al presente titolo, entro 180 giorni dalla data della loro consegna alla Regione.

2. La Regione, qualora ne abbia la titolarità alla data dell'1 gennaio 2008, dà in uso alle Province i beni di cui al comma 1, nelle more del trasferimento della proprietà degli stessi alle Province.

3. La Regione, qualora alla data dell'1 gennaio 2008 non abbia la titolarità dei beni di cui al comma 1 e fino al trasferimento degli stessi dallo Stato alla Regione, è autorizzata a stipulare accordi con lo Stato per l'utilizzo dei beni medesimi ai fini di assicurare continuità nella gestione dei servizi trasferiti.

4. Al fine di favorire il processo di devoluzione previsto dalla legge regionale 24/2006, il personale di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del decreto legislativo 111/2004, è inquadrato direttamente presso le Province, con decorrenza 1 gennaio 2008, sulla base della sede di servizio in essere alla data del 31 dicembre 2007, ovvero, nel caso di personale distaccato, sulla base della sede ove, alla medesima data, presta effettivo servizio nel numero complessivo di 152 unità, secondo la ripartizione individuata con decreto del Presidente della Regione previo accordo tra le Province.

(1)

5. Il personale di cui al comma 4 è inquadrato presso le Province con le equiparazioni di cui alla seguente tabella, ferma restando l'individuazione in sede di contrattazione collettiva regionale e con oneri a carico dei bilanci delle Province, di diversi inquadramenti tali da garantire quanto previsto dal verbale di concertazione del 15 novembre 2007 tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, le Province di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone e le Organizzazioni sindacali in materia di inquadramento presso le Province del personale degli uffici della Motorizzazione civile:

Aree e fasce retributive MinisteroCategorie e posizioni economiche Province
AreeFasce retributiveCategoriePosizioni economiche
DirigenteDirigente
Terza (ex C)F5 (ex C3s)DD7
F4 (ex C3)D6
F3 (ex C2)D4
F2 (ex C1s)D2
F1 (ex C1)D1
Seconda (ex B)F4 (ex B3s)CC7
F3 (ex B3)C4
F2 (ex B2)BB8
F1 (ex B1)B5
Prima (ex A)F2 (ex A1s)AA8
F1 (ex A1)A6

(2)

5 bis. La contrattazione collettiva regionale, una volta opportunamente aggiornati i mansionari, definisce i requisiti professionali in relazione ai quali prevedere, con oneri a carico dei bilanci delle Province, il definitivo inquadramento del personale proveniente dalla Seconda area, fascia retributiva F2 (ex B2) nella posizione economica della categoria C. La contrattazione collettiva regionale può, inoltre, definire, con oneri a carico dei bilanci delle Province, ulteriori diversi inquadramenti con particolare riferimento al personale proveniente dalle aree fasce retributive Prima F2 (ex A1s), Seconda F1 (ex B1), Terza F2 (ex C1s), Terza F3 (ex C2) e Seconda F3 (ex B3 abilitato).

(3)

5 ter. Il personale inquadrato conserva l'anzianità giuridica maturata presso l'ente di provenienza; al personale medesimo è attribuito il trattamento economico previsto per la categoria e la posizione economica di inquadramento. Nel caso in cui l'importo annuo complessivamente spettante al personale non dirigente a titolo di trattamento tabellare e di salario aggiuntivo risulti inferiore a quello annuo complessivamente in godimento, comprensivo del trattamento tabellare, dell'indennità di amministrazione e di ogni altra voce stipendiale avente carattere fisso e continuativo, la differenza è conservata a titolo di assegno <<ad personam>> riassorbibile con qualsiasi miglioramento economico; la retribuzione individuale di anzianità in godimento presso l'ente di provenienza è conservata a titolo di assegno <<ad personam>> non riassorbibile, salva diversa determinazione contrattuale. Nel caso in cui l'importo annuo complessivamente previsto per il personale dirigente a titolo di trattamento tabellare e di retribuzione di posizione, nell'importo più basso del valore minimo contrattualmente fissato, risulti inferiore a quello annuo complessivamente in godimento, comprensivo del trattamento tabellare, della retribuzione di posizione - parte fissa e di ogni altra voce stipendiale avente carattere fisso e continuativo, la differenza è conservata a titolo di assegno <<ad personam>> riassorbibile con qualsiasi miglioramento economico; la retribuzione individuale di anzianità in godimento presso l'ente di provenienza è conservata a titolo di assegno <<ad personam>> non riassorbibile, salva diversa determinazione contrattuale. Il personale inquadrato può optare per il mantenimento del regime previdenziale del comparto di provenienza limitatamente al trattamento pensionistico.

(4)

5 quater. La contrattazione collettiva regionale definisce le modalità di riconoscimento dell'idoneità conseguita dal personale inquadrato in graduatorie afferenti processi di riqualificazione interni presso il Ministero dei Trasporti.

(5)

6. I proventi derivanti dall'esercizio delle funzioni in materia di autotrasporto e motorizzazione, comprese quelle sanzionatorie, spettano alle Province.

7.

( ABROGATO )

(6)

Note:

Comma 4 sostituito da art. 3, comma 92, L. R. 30/2007

Comma 5 sostituito da art. 3, comma 92, L. R. 30/2007

Comma 5 bis aggiunto da art. 3, comma 92, L. R. 30/2007

Comma 5 ter aggiunto da art. 3, comma 92, L. R. 30/2007

Comma 5 quater aggiunto da art. 3, comma 92, L. R. 30/2007

Comma 7 abrogato da art. 3, comma 92, L. R. 30/2007