Legge regionale 20 agosto 2007 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

Art. 52

(Funzioni delle Province in materia di scuole nautiche)

1. Le Province esercitano le funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 (Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche), e successive modifiche e, in particolare, quelle in materia di:

a) rilascio di patenti nautiche e di loro duplicati e aggiornamenti, nonché dei certificati di abilitazione professionale in materia;

b) rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte delle scuole nautiche;

c) vigilanza tecnica sull'attività svolta da parte delle scuole nautiche;

d) attività sanzionatoria.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le Province possono avvalersi delle Capitanerie di porto, secondo criteri e modalità definiti convenzionalmente tra le stesse.